L’articolo 1669 del Codice civile, sulla responsabilità dell’appaltatore, si applica, ricorrendone tutte le condizioni, anche alle opere di ristrutturazione edilizia e, in genere, agli interventi manutentivi o modificativi di lunga durata su immobili persistenti, che rovinino o presentino evidente pericolo di rovina o gravi difetti incidenti sul godimento e sulla normale utilizzazione del bene, secondo la destinazione propria che questo ha.
E’ questo il principio di diritto affermato dalle Sezioni unite civili di Cassazione con sentenza n. 7756 depositata il 27 marzo 2017.
La disposizione in oggetto prevede la responsabilità dell’appaltatore nei confronti del committente e dei suoi aventi causa se, quando si tratti di edifici o di altre cose immobili destinate, per loro natura, a lunga durata, l'opera, nel corso di dieci anni dal compimento, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, sempre che ne venga fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Con la pronuncia in esame, le Sezioni unite civili hanno composto un contrasto giurisprudenziale esistente tra la tesi che escludeva e quella che affermava l’applicabilità dell’articolo 1669 c.c. anche alle ristrutturazioni immobiliari e non solo, quindi, relativamente alle nuove costruzioni.
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