E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 241 comma 5, D.Lgs. n. 163/2006 (Codice appalti) con intervenute modifiche, nella parte in cui stabilisce che il presidente del collegio arbitrale è scelto “ tra coloro che nell'ultimo triennio non hanno esercitato le funzioni di arbitro di parte o di difensore in giudizi arbitrali disciplinati dal presente articolo, ad eccezione delle ipotesi in cui l’esercizio della difesa costituisca adempimento di dovere d’ufficio del difensore dipendente pubblico. La nomina del presidente del collegio effettuata in violazione del presente articolo determina la nullità del lodo ai sensi dell’articolo 829, primo comma, n. 3, del codice di procedura civile”.
A stabilirlo, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 250 depositata il 25 novembre 2016.
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