Appalti: ok al ricalcolo della soglia anomalia fino all’aggiudicazione

Pubblicato il 03 giugno 2025

Appalti pubblici, la Consulta salva il principio di invarianza della soglia di anomalia anche in caso di inversione procedimentale.

La Corte costituzionale su principio di invarianza e inversione procedimentale

Con la sentenza n. 77 del 30 maggio 2025, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Campania in merito all’art. 108, comma 12, del Decreto legislativo n. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici), articolo che disciplina il principio di invarianza della soglia di anomalia delle offerte.

La disposizione in esame individua nel provvedimento di aggiudicazione il termine ultimo per la modifica della soglia di anomalia: la predetta soglia, in altri termini, può essere ricalcolata fino al provvedimento di aggiudicazione, anche nel caso in cui sia stata applicata l'inversione procedimentale.

Il contesto: gara con inversione procedimentale e contestazione della soglia  

Il caso all'esame della Consulta riguarda una gara bandita da un'amministrazione comunale con il criterio del minor prezzo, in cui era stata prevista l’applicazione dell’inversione procedimentale (art. 107, co. 3, del Codice), vale a dire la valutazione delle offerte economiche prima della verifica dei requisiti di partecipazione.

A seguito della mancata regolarizzazione della documentazione da parte di alcuni operatori, l'amministrazione ha proceduto a un nuovo calcolo della soglia di anomalia, che ha comportato un cambio in graduatoria.

Cos'è la soglia di anomalia delle offerte  

La soglia di anomalia è il valore oltre il quale un'offerta economica è considerata anormalmente bassa e quindi potenzialmente inaffidabile. Essa viene determinata dalla stazione appaltante sulla base di un calcolo matematico che tiene conto del numero delle offerte ammesse e dei relativi ribassi, come previsto dall'art. 54 del D.lgs. 36/2023. Serve a escludere proposte troppo basse, che potrebbero compromettere la corretta esecuzione del contratto.

Nella specie, uno degli operatori inizialmente in posizione favorevole in graduatoria è stato superato da altro concorrente e ha impugnato l'esito della gara.

Il TAR Campania ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale dell'art. 108, comma 12, del Codice, limitatamente all’inciso "successivamente al provvedimento di aggiudicazione, tenendo anche conto dell’eventuale inversione procedimentale".

Secondo il giudice rimettente, la facoltà di ricalcolo della soglia di anomalia da parte dell'amministrazione può violare i principi di buon andamento (art. 97 Cost.), eguaglianza (art. 3 Cost.) e libertà dell'iniziativa economica (art. 41 Cost.).

La decisione della Corte: equilibrio tra efficienza e imparzialità  

La Corte ha respinto tutte le censure.

Principio di invarianza  

La Corte costituzionale, in primo luogo, ha spiegato che il principio di invarianza della soglia di anomalia risponde all’esigenza di assicurare continuità alla procedura di gara e stabilità ai suoi esiti, prevenendo ricorsi meramente opportunistici da parte di concorrenti esclusi o comunque non in posizione utile. L'obiettivo è evitare che la gara venga retrocessa a fasi precedenti con conseguente dilatazione dei tempi e dispendio di risorse, in contrasto con l’efficienza amministrativa.

La Corte ha quindi ribadito che il principio di invarianza si applica soltanto a partire dal provvedimento di aggiudicazione: prima di tale momento, è legittimo ricalcolare la soglia, tenendo conto delle eventuali esclusioni o riammissioni, così da correggere eventuali squilibri nella competizione derivanti da errori o irregolarità nei requisiti.

Inversione procedimentale e compatibilità costituzionale  

Nel caso di inversione procedimentale, la possibilità di aggiornare la soglia anche dopo l’apertura delle offerte economiche non compromette l’equilibrio costituzionale, ma anzi ne rafforza l’attuazione: impedire ogni variazione prima dell’aggiudicazione significherebbe cristallizzare una graduatoria in cui potrebbero figurare soggetti non qualificati, con grave pregiudizio per la validità della selezione.

L’applicazione dell’inversione procedimentale, in altri termini, non incide negativamente sulla trasparenza o sulla correttezza della gara, in quanto il sistema prevede misure di controllo, come il sorteggio dei soggetti da verificare, volte a ridurre il rischio di comportamenti collusivi. Eventuali condotte illecite, inoltre, restano comunque sanzionabili in sede penale o dall'antitrust.

Equilibrio tra celerità e legalità nella disciplina vigente  

Per la Consulta, ciò posto, la scelta del legislatore di fissare come limite ultimo per l'invarianza la data dell’aggiudicazione risulta una soluzione equilibrata e non irragionevole: la norma censurata rispetta il necessario bilanciamento tra esigenze di celerità ed efficienza da un lato, e trasparenza e legalità dall’altro, così come richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

Meccanismi di garanzia e principio di fiducia  

Quanto all’ipotesi che un operatore possa influenzare l’esito della gara con la propria condotta (ad esempio, decidendo strategicamente di non regolarizzare la documentazione), la Corte ha sottolineato che il principio di fiducia – codificato all’art. 2 del Codice – impone a tutti i soggetti coinvolti un comportamento leale e corretto. Le stazioni appaltanti sono tenute ad adottare meccanismi procedurali, come il sorteggio degli operatori da sottoporre a verifica, per tutelare la par condicio.

Infine, eventuali comportamenti collusivi sono espressamente sanzionati tanto dalla normativa antitrust quanto dal codice penale (art. 353 c.p.), sicché il sistema nel suo complesso risulta adeguato a prevenire abusi, nel rispetto sia dell’art. 3 sia dell’art. 41 della Costituzione.

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