Appalti: pagamento imposte dopo il collaudo

Pubblicato il 29 dicembre 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 26664 del 18 dicembre 2009, ha statuito che, in materia di appalti, le imposte dovute sui corrispettivi vanno pagate a collaudo avvenuto in quanto "concorrono a formare il reddito d'impresa i ricavi per corrispettivi degli appalti ultimati", per i quali è intervenuta accettazione da parte del committente, e non anche “quelli degli appalti già in corso, ma non ancora ultimati”.
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