Appalti pubblici: legittima l’esclusione se manca il DURC

Pubblicato il 14 luglio 2014 La Corte di Giustizia dell’Ue, causa C-358/12, con sentenza del 10 luglio 2014, ha dichiarato la legittimità della norma italiana che prevede che siano esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possano essere affidatari di subappalti, e non possano stipulare i relativi contratti, i soggetti che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.

L’art. 38, paragrafo 2, D.Lgs. n. 163/2006, definisce il criterio di gravità delle violazioni delle norme in materia di versamento di contributi agli organismi di previdenza sociale e stabilisce, in sostanza, che si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Si ricorda che le infrazioni ostative al rilascio del DURC sono definite dal Decreto del Ministero del Lavoro del 24 ottobre 2007 e che, ai soli fini della partecipazione a gare di appalto, non osta al rilascio del DURC uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile.

Non si considera grave lo scostamento inferiore o pari al 5% tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascun periodo di paga o di contribuzione o, comunque, uno scostamento inferiore ad € 100,00, fermo restando l’obbligo di versamento del predetto importo entro i trenta giorni successivi al rilascio del DURC.
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