Appalti: regolarità fiscale per chi presenta istanza di rottamazione

Pubblicato il 30 luglio 2018

Attraverso la proposizione dell’istanza di definizione agevolata dei carichi tributari pendenti, l’impresa che intende partecipare ad una gara di appalto consegue la condizione di “regolarità fiscale”, richiesta, a pena di esclusione dalla gara, dall’articolo 80, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016.

E’ quindi legittima l’eventuale aggiudicazione dell’appalto pubblico alla medesima, essendo, per contro, irrilevante, ai fini della valida partecipazione alla procedura, la circostanza che la predetta condizione di “regolarità” possa in futuro venire meno, anche in caso di inadempimento alle obbligazioni assunte con la definizione.

Ai fini dell’accesso alla gara, infatti, rilevano i requisiti di affidabilità finanziaria sussistenti al momento della scadenza del bando, il cui venir meno produce effetti esclusivamente ex nunc, ossia solo a partire dalla data di eventuale esclusione dalla procedura di definizione, senza quindi poter influire sulla legittimità dell’originario affidamento.

Aggiudicazione della gara di appalto legittima

Lo ha precisato il Tar del Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 246 dell’11 luglio 2018 nell’ambito di una vicenda in cui è stato ritenuto che la società partecipante alla gara, poi aggiudicataria, avesse conseguito la condizione di “regolarità fiscale” richiesta.

Difatti, sia alla data di scadenza del bando, sia a quella di inoltro dell’offerta, la stessa versava in una situazione di piena regolarità, “determinatasi mediante la proposizione dell’istanza di definizione agevolata, senza che sussistesse, pertanto, alcun obbligo di dichiarare le posizioni debitorie oggetto della definizione”.

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