Appalto, esenzione Iva solo per le prestazioni proprie di servizi

Pubblicato il 09 novembre 2021

L’appalto di servizi con corrispettivo unico e indistinto, che comprende sia attività riconducibili a quelle proprie – nel caso in esame “le prestazioni proprie delle biblioteche”- sia attività estranee, non può essere oggetto della norma di esenzione dall'IVA di cui all'articolo 10, comma 1, numero 22), del Dpr n. 633/1972.

Il chiarimento è giunto con la risposta ad interpello n. 763 dell’8 novembre 2021.

Il caso oggetto dell’istanza è quello dell’affidamento a due bibliotecari esterni tramite appalto, con previsione di un corrispettivo unico e indistinto, del complesso di prestazioni di servizio, comprendenti sia attività riconducibili a quelle “proprie delle biblioteche” sia attività estranee.

Si è chiesto all’Amministrazione finanziaria quale trattamento Iva applicare nel caso specifico dell’affidamento di una serie di prestazioni di servizi effettuate nell'ambito di una Biblioteca.

Esenzione Iva delle prestazioni con valenza oggettiva

L’Agenzia, nella risposta n. 763/2021, sottolinea come l’esenzione Iva prevista dalla norma per "le prestazioni proprie delle biblioteche, discoteche e simili e quelli inerenti alla visita di musei, gallerie, pinacoteche, monumenti, ville, palazzi, parchi, giardini botanici e zoologici e simili" abbia valenza oggettiva: essa, infatti, è prevista a prescindere dal soggetto che fornisce le prestazioni medesime o da eventuali beneficiari.

Tuttavia, l’Agenzia, al fine dell'applicazione della stessa norma, ritiene necessario stabilire se le prestazioni rese dai soggetti affidatari possano o meno essere riconducibili tra le "prestazioni proprie delle biblioteche".

Nel caso oggetto di analisi, ai due affidatari sono appaltate una pluralità di prestazioni riconducibili, in parte a quelle proprie e tipiche delle biblioteche (raccolta, catalogazione, conservazione, archiviazione e consultazione di libri e altro materiale utili per fini di ricerca e studio) e in parte anche ad altre prestazioni come:

Ai fini dell’esenzione Iva, specifica l’Agenzia, devono essere considerate unicamente le prestazioni proprie con esclusione delle altre non espressamente indicate.

Inoltre, le prestazioni proprie devono essere rese dall'affidatario nella sua globalità; quindi le stesse devono essere considerate nel loro complesso, in quanto funzionali all'erogazione di servizi aventi natura culturale e sociale cui è destinata strutturalmente la biblioteca.

In caso contrario, l’affidamento a terzi di prestazioni di servizi non riconducibili a quelle proprie della biblioteca sarebbe da assoggettare ad imposta “nella misura loro propria”.

Pertanto, nel caso di affidamento di attività sia proprie che non, al corrispettivo unico e indistinto previsto dal contratto di appalto per l’affidamento del complesso di prestazioni di servizio non può essere applicata la norma di esenzione dall’IVA, ai sensi dell’art. 10 comma 1 n. 22 del DPR 633/72.

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