Appalto: recesso del committente con restituzione e risarcimento

Pubblicato il 09 gennaio 2024

L'esercizio, da parte del committente, del diritto unilaterale di recesso dall'appalto, non esclude la facoltà del medesimo di invocare la restituzione degli acconti versati e il risarcimento dei danni subiti per condotte di inadempimento verificatesi in corso d’opera e addebitabili all’appaltatore.

Lo ha puntualizzato la Corte di cassazione con sentenza n. 421 dell'8 gennaio 2024, precisando, altresì, che, nella predetta ipotesi, la contestazione di difformità e vizi, in ordine alla parte di opera eseguita, non ricade nella disciplina della garanzia per i vizi, che esige necessariamente il totale compimento dell’opera.

Laddove venga accertata la responsabilità professionale del direttore dei lavori per omessa vigilanza sull’attuazione dei lavori appaltati, questi risponde, in solido, con l’appaltatore dei danni subiti dal committente, se i rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dall’appaltante.

Recesso del committente e diritto a risarcimento per inadempimento

Per gli Ermellini, anche se l'esercizio del recesso impedisce al committente di invocare, in seconda battuta, la risoluzione per inadempimento dell'appalto, la circostanza che l'appaltante si sia avvalso dello ius poenitendi non impedisce di esercitare, nei confronti dello stesso appaltatore, il diritto alla restituzione degli acconti versati e al risarcimento dei danni che siano derivati dall'inadempimento dell'assuntore.

Difatti, va escluso che la formulazione di un'istanza di restituzione dell'acconto versato e la riserva di chiedere spese e danni siano incompatibili con la domanda di recesso.

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