Appalto servizi di natura intellettuale. Zero oneri di sicurezza non comporta l’esclusione

Pubblicato il 16 maggio 2017

Il Consiglio di Stato, Sezione sesta, ha accolto il ragioni di un ricorrente, avverso la sua esclusione da una procedura di gara indetta per la fornitura e manutenzione del software di una S.p.a.. In particolare, detta esclusione era stata disposta dalla Stazione appaltante per aver il ricorrente, in adempimento di quanto richiesto nel Bando, indicato in € 0,00 i costi per la sicurezza, che invece, a norma del disciplinare di gara, si sarebbero dovuti dichiarare a pena di esclusione.

Oneri per la sicurezza pari a zero, nessun vizio formale

I Giudici amministrativi non sembrano condividere la posizione dell’appaltante, aderendo piuttosto al differente orientamento secondo cui l’indicazione di oneri interni per la sicurezza pari a zero, in un caso di appalto di servizio - come nella specie - di ordine intellettuale, non comporta di per sé l’esclusione del concorrente per motivi formali, ossia, per violazione della legge sugli Appalti, dovendosi piuttosto valutare in concreto se tale dichiarazione sia congrua

Dispone pertanto il Consiglio di Stato in accoglimento dell’appello – con sentenza n. 2098 dell’8 maggio 2017 – l’annullamento della disposta esclusione del ricorrente e della conseguente graduatoria provvisoria, in quanto l’indicazione di oneri pari a zero, per quanto suindicato, non costituisce omessa dichiarazione.

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