Appello improcedibile per l'avvocato a cui sfugge la comunicazione via Pec dell'udienza

Pubblicato il 03 luglio 2014 Ogni avvocato, dopo la comunicazione del proprio indirizzo di Posta elettronica certificata al ministero della Giustizia attraverso il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, diventa responsabile della gestione della propria Pec, nel senso che “se non la apre ne risente le conseguenze”.

Ed infatti, una volta che l'Ufficio giudiziario interessato sia stato abilitato all'utilizzazione del sistema delle notificazioni telematiche, la relativa Cancelleria ha la facoltà di trasmettere le prescritte comunicazioni ai difensori per mezzo della Pec da essi indicata.

E' questo il principio affermato dai giudici di Cassazione, Sezione lavoro, nel testo della sentenza n. 15070 del 2 luglio 2014 pronunciata con riferimento ad una vicenda che aveva visto un legale impugnare la dichiarazione di improcedibilità di un appello dopo che non aveva provveduto alla notifica alla controparte dell'appello e del decreto di comparizione.

In particolare, il decreto di fissazione dell'udienza era stato comunicato al legale a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica che il professionista aveva indicato nel proprio atto di appello.

Problemi di gestione della Pec ininfluenti ai fini delle comunicazioni

L'avvocato, tuttavia, non aveva visualizzato la comunicazione in quanto non gli era stata ancora comunicata la password relativa alla propria casella di posta elettronica certificata, casella aperta proprio qualche giorno prima del deposito in cancelleria dell'atto di appello.

Circostanza, questa, ritenuta irrilevante da parte della Suprema corte in quanto, nella specie, non solo era stato possibile utilizzare la Pec, ma anche la trasmissione era andata a buon fine come certificato, “sicché l'inconveniente lamentato era dipeso esclusivamente da problemi di gestione della Pec da parte del relativo titolare (destinatario della comunicazione), come tali del tutto ininfluenti sulla validità della comunicazione stessa”.
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