Appello nei termini anche in presenza di un difensore non abilitato

Pubblicato il 15 dicembre 2009

In sede di processo tributario, l’aver scelto un difensore non iscritto ad un albo non giustifica la tardiva proposizione dell’atto di appello; l’articolo 184-bis del codice di procedura civile, ora abrogato, non può ritenersi applicabile quando si tratta di situazioni esterne alla trattazione della causa, come il caso della proposizione dell’appello.

L’ordinanza n. 26065 dell’11 dicembre 2009 della Corte di cassazione ha cassato senza rinvio la sentenza di primo grado determinando il passaggio in giudicato di quella di secondo grado ritenendo non applicabile la remissione in termini per il caso in cui il ricorrente, assistito in primo grado da falsi difensori, sia incorso nella decadenza del termine per presentare ricorso in appello. Per la Corte la collocazione dell’ex art. 184-bis cpc “nel libro secondo, titolo primo, capo secondo, sezione seconda, sotto la rubrica della trattazione della causa, riguarda le sole ipotesi in cui le parti costituite siano decadute dal potere di compiere determinate attività difensive nel corso della trattazione della causa e in questo solo ambito rende operante la remissione in termini”.

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