Apprendistato di primo livello, assunzioni incentivate per l’anno 2020

Pubblicato il 02 gennaio 2020

Agevolate le assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato. La Legge di Bilancio 2020 (L. n. 160/2019), infatti, all’art. 1, co. 18 ha previsto un esonero totale dai contributi previdenziali per le aziende che hanno alle proprie dipendenze un numero di lavoratori pari o inferiore a nove. Quest’ultimi, a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, possono inserire nell’organico aziendale apprendisti senza pagare i contributi INPS per i primi tre anni.

L’esonero, però, non è operativo per tutte e tre le tipologie d’apprendistato ma unicamente per quelli cd. “di primi livello”, ossia per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.

Inoltre, sempre in tema di sgravi contributivi, è stata disposta, da una parte, la proroga, fino al 31 dicembre 2020, dell’esonero under 35 di cui all'art. 1, co. da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) e, dall’altra, l’abrogazione dell’esonero contributivo under 35 di cui dall’art. 1-bis del D.L. n. 87/2018 (cd. “Decreto Dignità”), convertito con modificazioni dalla L. n. 96/2018;

Apprendistato di primo livello, importo e durata dell’incentivo

Lo sgravio contributivo è pari al 100% dei contributi totali dovuti dal datore di lavoro. In altre parole viene azzerata l’aliquota del 10%, prevista dall’art. 1, co. 773, della L. n. 296/2006, per i primi tre anni di contratto. Quindi, per i primi 36 mesi dall’assunzione il datore di lavoro versa esclusivamente l’1,61% a titolo di contribuzione NASpI.

Dal quarto anno, invece, riprende la normale contribuzione che prevede un’aliquota dell’11,61% (10% + 1,61%). Laddove l’azienda abbia almeno 9 dipendenti, i datori di lavoro potranno godere solamente di uno sgravio contributivo di 5 punti percentuali sull’aliquota del 10%, come previsto dalla L. n. 296/2006.

Esonero under 35, prorogato al 2020 dalla Legge di Bilancio 2020

Alla luce dell’eliminazione dell’esonero contributivo under 35 previsto dal cd. “Decreto Dignità”, all’art. 1, co. 10 della L. n. 160/2019 il legislatore ha prorogato, anche per il 2020, lo sgravio previdenziale di cui all'art. 1, co. da 100 a 108 e da 113 a 115, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018).

Esso prevede, per un periodo massimo di 36 mesi dalla data di assunzione, l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, esclusi, quindi, premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, eventualmente riparametrato ove applicato su base mensile.

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