Sistemazioni idraulico-forestali. Rinnovo Ccnl

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Con ipotesi di accordo 4 dicembre 2025 Amministrazioni pubbliche, Agci Agrital, Confcooperative Fedagripesca, Confcooperative lavoro e servizi, Federazione italiana comunità forestali Federforeste, Legacoop Agroalimentare e Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil hanno rinnovato il Ccnl per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria (Cnel A181). L'accordo decorre dal 1° gennaio 2025 e scadrà il 31 dicembre 2028Vai al testo dell'accordo

Retribuzione

Gli aumenti dei minimi contrattuali sono stati determinati in riferimento al 2° livello impiegati (parametro 108) e sono pari a complessivi € 135,00

Indennità

Indennità di funzione
Dal 1° agosto 2026 l’indennità mensile di funzione per i quadri sarà elevata ad € 120,00.

Indennità attrezzi
L'indennità attrezzi viene elevata ad € 0,20 per ogni giornata di lavoro effettivo.

Indennità capo operaio
A livello di accordo regionale potranno essere definite percentuali aggiuntive all'indennità di capo operaio (attualmente pari al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e salario integrativo regionale). Tale incarico può essere attribuito all'operaio di 4° livello, salvo disposizioni più favorevoli dei Cirl.

Indennità di alta professionalità
Viene abrogato il tetto massimo di € 100,00 per l'indennità di alta professionalità.

Reperibilità
L'indennità di reperibilità viene elevata al 5% del minimo contrattuale nazionale conglobato e del salario integrativo regionale e viene prevista la possibilità di individuare casi di reperibilità negli accordi regionali.

Elemento provvisorio della retribuzione

Qualora sia stata presentata formale piattaforma per il rinnovo del Ccnl entro il termine di scedenza e non si proceda al rinnovo, sarà erogato un elemento provvisorio di retribuzione nei termini indicati nel rinnovo.

Riduzione orario di lavoro (Rol)

Il monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti per i lavoratori a tempo indeterminato viene elevato da 16 a 19 ore. I lavoratori a tempo determinato hanno diritto ad un monte ore aggiuntivo di permessi retribuiti di 6 ore.

Permessi/Congedi

Diritto allo studio
Al lavoratore a tempo determinato il diritto ai permessi annui retribuiti, viene riconosciuto nei seguenti termini:

  • 30 ore per lavoratori con almeno 151 giornate annue;
  • 20 ore per lavoratori con almeno 101 giornate annue;
  • 10 ore per lavoratori con almeno 51 giornate annue.

Permessi RLS
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti:

  • 20 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue fino a 1.350;
  • 40 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue da 1.350 a 4.050;
  • 50 ore annue, nelle realtà lavorative che occupano dipendenti per un numero di giornate annue superiori a 4.050.

Permessi straordinari
Ai padri sono riconosciuti, in occasione della nascita o adozione e/o affido del figlio, ulteriori 3 giorni di permesso retribuito.

Il permesso retribuito riconosciuto all'operaio per motivi familiari o personali è elevato a 2 giorni annui.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2026, la contribuzione al Fondo Filcoop sanitario (attualmente pari ad € 52,00) è incrementata di € 10,00 annui (di cui il 50% a carico dell’azienda e l'altro 50% a carico del lavoratore) per complessivi € 62,00.
Per i lavoratori a tempo determinato, sempre dal 1° gennaio 2026, la contribuzione al Fondo sarà elevata ad € 46,00 (di cui il 50% a carico dell’azienda e il restante 50% a carico del lavoratore).

Malattia/Infortunio

Infortunio
Per gli operai, il datore di lavoro provvederà ad integrare quanto corrisposto dall'Inail e dal Cimif fino alla concorrenza del 100% del salario.

Malattia
Per gli operai, i giorni di assenza derivanti da terapie oncologiche o da gravi patologie di cui alla circolare Inps 95/2016 non sono computati nel periodo di comporto.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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