Apprendistato incompiuto

Pubblicato il 20 marzo 2006

A tre anni di distanza, la riforma sul mercato del lavoro è da considerarsi ancora incompiuta se ancora oggi non è possibile fare ricorso alla formula dell’apprendistato “professionalizzante” per arruolare giovani (articolo 49, Dlgs 276/2003) e se i datori di lavoro devono ancora accollarsi parecchi rischi. L’impasse riguarda proprio il contratto collettivo di categoria che non detta con puntualità tutti i contenuti e i termini della formazione del giovane. Il fatto che solo in pochissime regioni del Paese sia stato possibile assumere apprendisti con il più conveniente contratto volto alla professionalizzazione del lavoro, invece che con il “vecchio” titolo di “qualificante” dipende proprio dal comportamento di istituzioni sociali e parti sociali, dopo il venire meno della possibilità di ricorrere ai contratti di formazione lavoro. Infatti, proprio la mancata attuazione della regolamentazione regionale ha indotto il legislatore statale a introdurre, con la conversione del decreto competitività (legge 80/2005), la previsione per cui in difetto di legge regionale “la disciplina dell’apprendistato professionalizzante è rimessa ai contratti collettivi nazionali di categoria”. Tutto ciò a partire dal 15 maggio 2005, mese in cui per portare a regime il nuovo apprendistato è divenuto necessario o l’approvazione di una legge regionale oppure il ricorso alle previsioni di un Cccn stipulato da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori.

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