Apprendistato "parallelo" nelle imprese del terziario

Pubblicato il 05 ottobre 2009

Dalla Legge 133 del 2008 derivano due canali per il conseguimento di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte dei giovani tra i 18 e i 29 anni: uno “tradizionale” della formazione esterna organizzata dalle Regioni, un altro “parallelo” della formazione, di base o professionalizzante, esclusivamente aziendale, consentendo ai datori l’adempimento dell’obbligo formativo senza dover ricorrere alla formazione esterna, quindi al tutor, sostituito dal “referente interno”. Questi avrà un inquadramento con livello pari o superiore a quello che l’apprendista avrà al termine del periodo contrattuale.

L’accesso al secondo canale, quello “parallelo”, da parte delle imprese del terziario è agevolato dall’accordo sottoscritto tra la Confcommercio e i sindacati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

La sospensione feriale dei termini processuali

31/07/2025

Ferie e permessi retribuiti, dalla maturazione alle modalità di fruizione

31/07/2025

Sisma 2016: prorogate le agevolazioni previdenziali

31/07/2025

Attiva dal 1° agosto la pausa estiva dei termini processuali

31/07/2025

Crediti professionali: la Cassazione sulla decorrenza degli interessi moratori

31/07/2025

Decontribuzione sud: l'Inps chiarisce la nozione di Pmi

31/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy