Apprendistato "parallelo" nelle imprese del terziario

Pubblicato il 05 ottobre 2009

Dalla Legge 133 del 2008 derivano due canali per il conseguimento di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte dei giovani tra i 18 e i 29 anni: uno “tradizionale” della formazione esterna organizzata dalle Regioni, un altro “parallelo” della formazione, di base o professionalizzante, esclusivamente aziendale, consentendo ai datori l’adempimento dell’obbligo formativo senza dover ricorrere alla formazione esterna, quindi al tutor, sostituito dal “referente interno”. Questi avrà un inquadramento con livello pari o superiore a quello che l’apprendista avrà al termine del periodo contrattuale.

L’accesso al secondo canale, quello “parallelo”, da parte delle imprese del terziario è agevolato dall’accordo sottoscritto tra la Confcommercio e i sindacati.

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