Apprendistato "parallelo" nelle imprese del terziario

Pubblicato il 05 ottobre 2009

Dalla Legge 133 del 2008 derivano due canali per il conseguimento di un contratto di apprendistato professionalizzante da parte dei giovani tra i 18 e i 29 anni: uno “tradizionale” della formazione esterna organizzata dalle Regioni, un altro “parallelo” della formazione, di base o professionalizzante, esclusivamente aziendale, consentendo ai datori l’adempimento dell’obbligo formativo senza dover ricorrere alla formazione esterna, quindi al tutor, sostituito dal “referente interno”. Questi avrà un inquadramento con livello pari o superiore a quello che l’apprendista avrà al termine del periodo contrattuale.

L’accesso al secondo canale, quello “parallelo”, da parte delle imprese del terziario è agevolato dall’accordo sottoscritto tra la Confcommercio e i sindacati.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Consolidato fiscale: modifica delle perdite valida anche con interruzione del regime

06/11/2025

AIDC: canoni di sublocazione e locazione del comodatario tassati solo in capo al percettore

06/11/2025

Green claims ingannevoli: in arrivo nuove regole a tutela dei consumatori

06/11/2025

Edilizia: chiarimenti su DURC di congruità e aggiornamenti MUT

06/11/2025

Avvocati, calcolo pensione di vecchiaia su contributi effettivi

06/11/2025

Bonus mamme: mappa operativa 2025–2027

06/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy