Apprendistato. Parere di conformità degli enti bilaterali non obbligatorio

Pubblicato il 15 giugno 2012 Con interpello n. 16/2012, il ministero del Lavoro offre alcune importanti precisazioni in merito alla corretta gestione del contratto di apprendistato, chiarendo, in primo luogo, il ruolo degli enti bilaterali.

Riguardo all’obbligo “preventivo” di rilascio del parere di conformità da parte degli enti bilaterali sui contenuti del piano formativo individuale, di cui all’articolo 2 del Dlgs n. 167/2011, il Ministero spiega che il citato piano  può essere definito “anche” sulla base “di moduli e formulari stabiliti dalla contrattazione collettiva o dagli enti bilaterali”. A sua volta l’articolo 4, che disciplina l’apprendistato professionalizzante, rinvia alla contrattazione collettiva solo “la durata e modalità di erogazione della formazione”.

Dunque, secondo il Ministero, non prevedendo lo stesso disposto normativo un richiamo specifico al parere preventivo obbligatorio degli enti bilaterali, le clausole dei contratti collettivi che vi fanno riferimento non possono essere considerate valide universalmente: non hanno, infatti, efficacia generalizzata, ma solo limitata alle aziende iscritte alle organizzazioni firmatarie i contratti collettivi.

La conclusione ministeriale è che il parere di conformità rilasciato dall’ente bilaterale non deve essere considerato un obbligo per il datore di lavoro, ma piuttosto un’opportunità e una garanzia sulla corretta compilazione del piano formativo individuale.

Inoltre, dato che il controllo degli enti bilaterali è limitato alla congruità dei contenuti formativi del piano, il personale ispettivo del Ministero può concentrarsi, soprattutto, su quei contratti e piani formativi che non sono stati sottoposti alle valutazioni dell'ente bilaterale di riferimento.
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