Nel contratto di apprendistato, il datore di lavoro è tenuto a documentare con precisione ogni fase del percorso formativo dell’apprendista, mediante registri, attestati e verbali firmati.
Il distacco presso terzi è compatibile con l’apprendistato se il lavoratore è affiancato da personale qualificato, le mansioni sono coerenti con il piano formativo e l’attività svolta è adeguatamente documentata.
Con la sentenza n. 496 del 4 aprile 2025, il Tribunale Ordinario di Firenze – Sezione Lavoro ha rigettato il ricorso promosso da un lavoratore che chiedeva la dichiarazione di nullità del contratto di apprendistato professionalizzante stipulato con il datore di lavoro, per asserita mancanza di formazione teorico-pratica.
Il giudice ha riconosciuto la regolarità del contratto e la corretta erogazione della formazione, respingendo la richiesta di conversione del rapporto in contratto a tempo indeterminato e la condanna al pagamento delle differenze retributive rivendicate.
Il lavoratore, con contratto di apprendistato, sosteneva di non avere ricevuto la formazione obbligatoria, né teorica né pratica, salvo un corso sulla sicurezza sul lavoro. Denunciava quindi la nullità del contratto ai sensi della normativa sull’apprendistato, invocando la giurisprudenza che riconosce la trasformazione del rapporto in contratto ordinario laddove la formazione sia del tutto assente o gravemente inadeguata.
La parte resistente aveva invece prodotto una corposa documentazione a dimostrazione dell’effettiva erogazione della formazione, non solo tramite offerta pubblica, ma anche mediante corsi interni, incontri formativi e affiancamenti sistematici.
Il Tribunale ha affrontato in modo puntuale il tema dell’onere probatorio nei contratti di apprendistato.
In linea con l’orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ha ribadito che:
Si tratta di un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, che qualifica l'apprendistato come contratto a causa mista, in cui la componente formativa rappresenta un elemento essenziale e indefettibile del negozio. Da ciò discende l’obbligo, per il datore di lavoro, di documentare compiutamente l'attività formativa svolta, sia interna che esterna.
La decisione: prova adeguatamente fornita
Nel caso di specie, il datore di lavoro aveva assolto pienamente a tale onere, producendo:
A fronte di questa prova, il giudice ha ritenuto infondate le allegazioni del ricorrente circa la carenza formativa. Le dichiarazioni contrarie fornite da una testimone amministrativa sono state ritenute non attendibili, anche in considerazione del fatto che la stessa non operava nei cantieri coinvolti. È stata inoltre esclusa la possibilità che l’intera formazione potesse essere stata impartita nei soli 51 giorni di un precedente contratto a tempo determinato.
Tra gli elementi contestati dal ricorrente vi era anche l’asserito distacco presso aziende terze, che secondo la sua tesi avrebbe comportato l’interruzione o la compromissione dell’obbligo formativo.
Il lavoratore, in particolare, aveva indicato alcuni episodi di distacco, sostenendo di essere stato inviato da solo, in assenza di supervisione o tutor.
Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto non fondata questa ricostruzione, sulla base di:
Apprendistato: formazione valida anche in distacco
Per il Tribunale, in definitiva, il distacco, come istituto giuridico, non è incompatibile con l’apprendistato, a condizione che:
Il Tribunale ha dunque rigettato il ricorso, confermato la validità del contratto di apprendistato e compensato le spese di lite, data la complessità della materia e le difformi risultanze istruttorie.
Da segnalare, in tema di contratto di apprendistato, un'ulteriore sentenza pronunciata dal Tribunale di Pisa, in pari data (n. 192 del 4 aprile 2025).
Detta pronuncia si affianca a quella del Tribunale di Firenze nello sviluppo di un orientamento giurisprudenziale coerente, ma con esiti applicativi differenti.
In entrambi i casi, viene riaffermato il principio secondo cui l’onere della prova sull’effettiva formazione dell’apprendista grava sul datore di lavoro, in quanto elemento essenziale della causa del contratto di apprendistato professionalizzante.
Tuttavia, mentre il Tribunale di Firenze, nel caso ad esso sottoposto, ha ritenuto che tale onere fosse stato adeguatamente assolto mediante produzione di registri, verbali, attestati e testimonianze, il Tribunale di Pisa ha invece accertato, nella causa specificamente esaminata, l’assenza sostanziale di attività formativa, limitata a un solo corso online svolto dopo oltre due anni dall’assunzione, senza ulteriori evidenze documentali.
Ne è conseguita, nel secondo caso, la dichiarazione di nullità del contratto di apprendistato e la trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, con condanna al pagamento delle differenze retributive.
Il confronto tra le due pronunce evidenzia, dunque, l’importanza determinante della documentazione formativa e della tempestività degli adempimenti a carico del datore, ai fini della tenuta del contratto in sede giudiziale.
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