Apprendisti più tutelati per malattia – Cirioli

Pubblicato il 26 marzo 2007

previsto l’estensione a favore degli apprendisti della tutela previdenziale relativa alla malattia e operante a favore dei lavoratori dipendenti. Trattandosi di un’estensione della disciplina generale a un ambito lavorativo fino a quel momento sprovvisto di tutela, agli apprendisti si applicano tutte le norme vigenti per la generalità dei lavoratori dipendenti. La novità introdotta dalla legge 296/06 è stata ripresa e illustrata nella circolare n. 43/2007 dell’Inps. La tutela dell’Ente previdenziale per i casi di malattia degli apprendisti trova applicazione solo per gli eventi morbosi insorti successivamente al 31 dicembre 2006 e per un massimo di 180 giorni nell’anno. Agli apprendisti, inoltre, è riconosciuta anche la contribuzione figurativa come per la totalità dei lavoratori subordinati. Perciò, in caso di malattia, gli apprendisti sono tenuti ad inviare all’Inps e al datore di lavoro, nel termine perentorio di due giorni dal rilascio, rispettivamente il certificato e l’attestato di malattia compilati dal medico curante. A loro volta, i datori di lavoro sono obbligati ad anticipare ai lavoratori l’indennità per conto dell’Istituto. 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Passaggi di ruolo: come gestirli nell'era della trasformazione digitale

04/07/2025

Abuso d’ufficio: per la Corte costituzionale l’abrogazione è legittima

04/07/2025

Sicurezza sociale: accordo Italia-Moldova

04/07/2025

Sicurezza sul lavoro: più malattie, infortuni in itinere e decessi tra studenti

04/07/2025

Cig per caldo eccessivo: ecco le istruzioni Inps

04/07/2025

Fringe benefit auto aziendali: agevolata la consegna a giugno

04/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy