Obbligo POS 2026: niente collegamento per mostre, fiere ed esposizioni

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Dal 1° gennaio 2026 entrerà in vigore l’obbligo generalizzato di collegamento tecnico tra i terminali per i pagamenti elettronici (POS) e i registratori telematici, previsto dall’articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025. Tale obbligo è finalizzato a garantire la corrispondenza automatica tra gli incassi elettronici e i corrispettivi memorizzati e trasmessi ai fini fiscali.

Tuttavia, alcune attività sono espressamente escluse da questo nuovo adempimento. In particolare, le attività elencate nella Tabella C allegata al DPR 26 ottobre 1972 n. 633, tra le quali rientrano l’organizzazione di mostre, fiere ed esposizioni, non devono procedere al collegamento tra POS e registratore telematico. L’esclusione deriva dal fatto che i dati relativi ai titoli di accesso sono già trasmessi separatamente alla Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE) e resi disponibili all’Agenzia delle Entrate mediante un canale informativo dedicato.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato tale esclusione nella risposta a interpello n. 298 del 27 novembre 2025, confermando che l’associazione istante non è soggetta all’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico.

Il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate

L’istanza è stata presentata da un’associazione senza scopo di lucro che opera nella promozione di attività a favore dei gatti e che organizza mostre, fiere ed esposizioni feline, attività ricomprese nella Tabella C, punto 5, allegata al DPR 633/1972. L’associazione applica il regime previsto dall’articolo 74-quater del DPR 633/1972, dedicato alle attività di spettacolo, e realizza un volume d’affari annuo inferiore a 50.000 euro. Per la certificazione dei corrispettivi l’associazione utilizza ricevute fiscali prestampate a tagli fissi, ai sensi dell’articolo 8 del DPR 544/1999, e trasmette alla SIAE i riepiloghi giornalieri degli incassi.

Con l’istanza di interpello, l’associazione ha chiesto se, a partire dal 1° gennaio 2026, sia tenuta a collegare il terminale POS al registratore telematico per l’incasso dei titoli di accesso, come previsto dalla Legge di Bilancio 2025. L’associazione ritiene di poter essere esclusa dal nuovo obbligo in ragione della natura non commerciale dell’attività svolta e dell’esistenza di un sistema già operativo di certificazione e trasmissione dei dati tramite SIAE.

Il quadro delle norme: le novità dal 1° gennaio 2026

Nell’analizzare il quesito, l’Agenzia delle Entrate richiama innanzitutto le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2025. L’articolo 1, comma 74, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 ha sostituito, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, l’articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 127/2015, relativo agli obblighi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi per gli esercenti attività di commercio al minuto e assimilate.

La nuova formulazione prevede che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi siano effettuate mediante strumenti tecnologici in grado di garantire l’integrità, l’inalterabilità e la sicurezza dei dati. La norma introduce inoltre un obbligo di integrazione tecnica tra il sistema di registrazione fiscale e gli strumenti utilizzati per l’accettazione dei pagamenti elettronici. In particolare, il legislatore stabilisce che lo strumento hardware o software adibito ai pagamenti elettronici debba essere sempre collegato al registratore telematico utilizzato per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi giornalieri.

Secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa al disegno di legge, questa modifica normativa ha l’obiettivo di integrare in modo strutturale il processo di certificazione fiscale con il processo di pagamento elettronico, permettendo di rilevare con puntualità eventuali incoerenze tra gli incassi registrati tramite POS e gli scontrini memorizzati e trasmessi. Il nuovo collegamento tecnico consente inoltre al registratore telematico di memorizzare le informazioni essenziali di ciascuna transazione elettronica (escluse quelle relative all’identità del cliente) e di trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri, anche quando tali importi non coincidono con i corrispettivi già registrati.

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 298/2025, ricostruisce proprio il perimetro applicativo del nuovo articolo 2, comma 3, evidenziando che dal 1° gennaio 2026 i contribuenti soggetti alla disciplina generale sono tenuti a predisporre un collegamento obbligatorio tra POS e registratore telematico, finalizzato a garantire la coerenza tra gli importi incassati e i corrispettivi memorizzati e trasmessi.

Le regole specifiche per le attività di spettacolo

Nel valutare l’applicazione del nuovo obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico, l’Agenzia delle Entrate richiama il regime speciale previsto per le attività indicate nella Tabella C del DPR 633/1972, tra cui rientrano mostre, fiere ed esposizioni. Tali attività sono disciplinate dall’articolo 74-quater del DPR 633/1972, che stabilisce un sistema di certificazione dei corrispettivi differenziato rispetto a quello ordinario previsto per il commercio al minuto.

Il comma 2 dell’articolo 74-quater prevede che i corrispettivi derivanti dalle attività della Tabella C debbano essere certificati mediante:

  • apparecchi misuratori fiscali, specificamente omologati per le attività di spettacolo;
  • biglietterie automatizzate, che emettono titoli di accesso conformi alla disciplina fiscale.

Per tali attività è inoltre previsto un sistema di controllo parallelo attraverso la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), alla quale vengono trasmessi i dati relativi ai titoli di accesso emessi. La SIAE rende successivamente disponibili tali informazioni all’Agenzia delle Entrate, assicurando un presidio di tracciabilità distinto da quello ordinario della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi.

Alle attività della Tabella C si applica anche l’agevolazione prevista dall’articolo 8 del DPR 544/1999, dedicata ai cosiddetti “contribuenti minori”. Tale disposizione consente ai soggetti che nell’anno precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 50.000 euro di certificare i corrispettivi mediante ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi, in alternativa ai titoli di accesso emessi tramite misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. Questo regime semplificato risulta particolarmente rilevante nel caso esaminato dall’Agenzia.

Nessun obbligo di collegamento per le attività fieristiche e di esposizione

L’Agenzia delle Entrate condivide la ricostruzione operata dal contribuente e conferma che l’attività svolta dall’associazione rientra tra quelle indicate al punto 5 della Tabella C del DPR 633/1972. In quanto attività di mostre, fiere ed esposizioni, essa è assoggettata al regime speciale previsto per il settore dello spettacolo e utilizza un sistema di certificazione dei corrispettivi già strutturato e controllato tramite la SIAE, che trasmette all’Agenzia i dati relativi ai titoli di accesso emessi.

L’Amministrazione finanziaria ribadisce che i corrispettivi riferiti a tali attività sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica previsto dall’articolo 2 del Decreto legislativo 127/2015, in quanto oggetto di un flusso informativo dedicato e separato. Inoltre, l’Agenzia conferma che l’associazione, in quanto contribuente minore con un volume d’affari non superiore a 50.000 euro annui, è legittimata a certificare i corrispettivi mediante ricevute fiscali o scontrini prestampati.

Sulla base di tali considerazioni, l’Agenzia delle Entrate conclude che le attività della Tabella C non sono soggette all’obbligo di collegamento tra POS e registratore telematico introdotto dal nuovo articolo 2, comma 3, del Decreto legislativo 127/2015. Pertanto, l’associazione istante non è tenuta ad alcun adempimento aggiuntivo e può continuare a utilizzare le modalità di certificazione dei corrispettivi già adottate.

Di seguito, si riporta una Tabella di sintesi che raccoglie i principali elementi emersi dall’analisi dell’interpello n. 298 del 27 novembre 2025 e dal relativo quadro normativo applicabile.

Voce Contenuto
Soggetti coinvolti - Associazioni e operatori che svolgono mostre, fiere, esposizioni e altre attività della Tabella C del DPR 633/1972.
- Inclusi i contribuenti minori con volume d’affari annuo ≤ 50.000 euro.
Regime applicabile - Sistema di certificazione dei corrispettivi alternativo rispetto al commercio al minuto.
- Trasmissione dei dati dei titoli di accesso alla SIAE, che li rende disponibili all’Agenzia delle Entrate.
- Per i contribuenti minori: uso di ricevute fiscali o scontrini prestampati a tagli fissi.
Esito dell’interpello ✔ Esclusione dall’obbligo di collegamento tecnico tra POS e registratore telematico.
✔ Nessun nuovo adempimento richiesto dal 1° gennaio 2026.
✔ Possibilità di continuare a utilizzare le modalità di certificazione già adottate.
Motivazione dell’esclusione - Le attività rientrano nella Tabella C e seguono un regime fiscale speciale.
- La trasmissione dei dati tramite SIAE assicura la tracciabilità degli incassi.
- Le attività di spettacolo e assimilate non rientrano nel perimetro del nuovo art. 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015.
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