Credito: sospensione dei mutui e tutele per le donne vittime di violenza di genere
Pubblicato il 28 novembre 2025
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Firmato il 24 novembre 2025 dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le organizzazioni sindacali di settore un Protocollo d’intesa che rappresenta un ulteriore passo nel consolidamento delle misure di tutela economica rivolte alle donne vittime di violenza di genere.
Si tratta di una serie di interventi specifici che le banche e gli intermediari finanziari aderenti sono chiamati a implementare per favorire condizioni di protezione economica, continuità del reddito e sostegno nei percorsi di autonomia.
Il Protocollo si inserisce peraltro in un quadro normativo e istituzionale che, negli ultimi anni, ha progressivamente rafforzato gli strumenti destinati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, riconoscendo la vulnerabilità finanziaria come uno degli aspetti più critici nei percorsi di uscita da situazioni di maltrattamento.
Finalità principale del documento è promuovere dunque una rete di supporto che coinvolge direttamente il settore bancario, attraverso misure che consentono alle donne in percorsi di protezione certificati di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti, oltre ad accedere a ulteriori agevolazioni di natura creditizia.
La cooperazione tra ABI e le organizzazioni sindacali è orientata a garantire strumenti concreti e immediatamente fruibili, con l’obiettivo di limitare l’impatto economico della violenza di genere e favorire il recupero dell’autonomia personale ed economica.
Il Protocollo trova fondamento in un insieme di norme che negli ultimi anni hanno rafforzato la tutela delle donne vittime di violenza.
- Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, che contiene misure urgenti per il contrasto della violenza di genere e introduce il “percorso di protezione” certificato dagli enti pubblici competenti.
- Legge 12 marzo 1999, n. 68, relativa al diritto al lavoro dei soggetti appartenenti a categorie protette, richiamata per sostenere eventuali percorsi di inserimento lavorativo delle vittime all’interno delle iniziative previste dal Protocollo.
- Agenda ONU 2030 – Goal 5, che promuove l’uguaglianza di genere e il rafforzamento dell’autonomia economica e sociale delle donne, con particolare attenzione all’eliminazione di tutte le forme di violenza e discriminazione.
Il Protocollo del 25 novembre 2025 rappresenta dunque l’evoluzione di un percorso avviato con il Protocollo del 25 novembre 2019 in occasione della giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, accordo che aveva introdotto per la prima volta la misura della sospensione dei mutui per le donne vittime di violenza.
Successivamente, le parti avevano rinnovato e prorogato l’accordo attraverso i verbali del 25 novembre 2021 e del 25 novembre 2023, a conferma dell’efficacia dello strumento e della volontà di renderlo strutturale.
Finalità
Il Protocollo del 25 novembre 2025 si propone dunque di assicurare un sostegno finanziario alle donne vittime di violenza di genere offrendo misure che rispondono alle specifiche esigenze derivanti dalle condizioni di vulnerabilità economica. Le finalità principali includono:
- la sospensione temporanea del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei prestiti, qualora la beneficiaria si trovi inserita in un “percorso di protezione” certificato dai servizi sociali, dai centri anti violenza o dalle case rifugio competenti;
- l’allungamento della durata dei finanziamenti, così da alleggerire il carico rateale e favorire la sostenibilità del piano di ammortamento;
- il consolidamento della collaborazione tra ABI e Organizzazioni sindacali, con l’obiettivo di definire una rete stabile e coordinata di supporto alle vittime;
- la promozione della sensibilizzazione all’interno del sistema bancario, attraverso attività informative, iniziative di prevenzione e diffusione dei contenuti dell’accordo.
L’accordo persegue inoltre una finalità sociale più ampia, contribuendo alla rimozione degli ostacoli economici che spesso impediscono alle vittime di intraprendere percorsi di uscita dalla violenza e creando condizioni che favoriscano la loro stabilità e indipendenza finanziaria.
Chi può accedere alle tutele previste
Possono accedere alle misure del Protocollo esclusivamente le donne vittime di violenza di genere che risultano inserite in un percorso di protezione certificato. Rientrano tra le beneficiarie:
- donne titolari di un mutuo o di un finanziamento al consumo;
- donne cointestatarie di un finanziamento, purché l’eventuale altro intestatario firmi congiuntamente la domanda quando richiesto;
- donne che, in presenza di violenza domestica o situazioni di rischio, necessitano di un sostegno economico per mantenere la propria autonomia durante la fase di uscita dal contesto violento.
NOTA BENE: la previsione si estende anche ai casi in cui la beneficiaria non sia titolare unica del rapporto di credito ma partecipi attivamente al rimborso delle rate, a condizione che sussistano le certificazioni richieste.
Requisiti
Per accedere alle misure, la richiedente deve presentare una serie di documenti obbligatori previsti dal Protocollo.
La domanda deve includere:
- il modulo specifico di richiesta previsto dal Protocollo;
- la certificazione dell’avvio del percorso di protezione, con indicazione della data di inizio e della possibile data di conclusione;
- l’attestazione rilasciata da uno dei seguenti soggetti: servizi sociali del Comune di residenza, centri antiviolenza riconosciuti, case rifugio previste dall’articolo 5 bis del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.
Percorso di protezione: cos’è?
Il percorso di protezione rappresenta un elemento centrale del Protocollo ed è definito come il programma di tutela certificato attivato a favore della donna vittima di violenza. Tale percorso può includere:
- interventi di protezione fisica e abitativa;
- supporto psicologico e sociale;
- misure di tutela economica e legale;
- accoglienza presso strutture specializzate.
La certificazione del percorso è fondamentale perché consente agli intermediari finanziari di applicare correttamente le misure e garantisce che il supporto sia rivolto esclusivamente a soggetti che affrontano una reale situazione di rischio.
Misura e durata della prestazione
Il Protocollo prevede un insieme articolato di misure economiche e operative finalizzate a sostenere le donne vittime di violenza nelle fasi più delicate del percorso di fuoriuscita dal maltrattamento. Le principali misure riguardano la sospensione dei mutui e dei finanziamenti, l’allungamento della durata dei piani di rimborso e l’applicazione di ulteriori accorgimenti volti a ridurre gli oneri economici.
Sospensione dei mutui e dei finanziamenti
La misura centrale del Protocollo consiste nella possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale delle rate relative a mutui o finanziamenti al consumo. La sospensione consente alla beneficiaria di alleggerire significativamente il carico economico nel periodo in cui affronta una situazione di particolare fragilità, garantendo comunque il mantenimento del rapporto con la banca.
Durata
La durata della sospensione può estendersi fino a un massimo di 18 mesi, salvo diversa indicazione del percorso di protezione. La banca deve rendere operativa la sospensione entro:
- 30 giorni lavorativi dalla ricezione della domanda completa;
- 45 giorni lavorativi nel caso di finanziamenti cartolarizzati o operazioni collegate a obbligazioni bancarie garantite.
La sospensione ha effetto solo sulla quota capitale, mentre gli interessi maturano secondo le condizioni determinate dal Protocollo.
Condizioni economiche durante la sospensione
Durante il periodo di sospensione, il Protocollo stabilisce precise agevolazioni economiche.
- Esenzione da commissioni: non sono applicate commissioni aggiuntive legate all’operazione di sospensione.
- Regime degli interessi: continuano a maturare gli interessi secondo le condizioni contrattuali, ma la beneficiaria non è tenuta a corrispondere gli interessi di mora.
- Non applicazione di more, salvo eccezioni: la mora non si applica per l’intero periodo di sospensione, tranne nei casi in cui la beneficiaria non adempia al pagamento degli interessi alle scadenze originariamente pattuite.
La chiarezza delle condizioni garantisce la trasparenza nei rapporti con gli intermediari finanziari e tutela la beneficiaria da oneri imprevisti.
Ripresa dell’ammortamento e ricalcolo del piano rateale
Al termine del periodo di sospensione, il piano di ammortamento viene ricalcolato con un corrispondente allungamento del periodo di rimborso. La ripresa del pagamento delle rate avviene con modalità trasparenti e comunicate in anticipo alla beneficiaria. La richiedente può inoltre chiedere il riavvio anticipato del piano anche durante la sospensione, qualora lo ritenga opportuno.
Allungamento della durata del finanziamento
Oltre alla sospensione, le banche possono applicare un’estensione della durata del finanziamento con l’obiettivo di rendere più sostenibili le rate per la beneficiaria.
Estensione massima consentita
Il Protocollo prevede la possibilità di estendere la durata del finanziamento fino a un periodo pari alla durata della sospensione concessa, con un massimo di 18 mesi. L’obiettivo è ridurre l’importo delle singole rate e facilitare la gestione delle spese.
Applicazione caso per caso da parte degli intermediari
L’estensione non si applica automaticamente, ma è valutata caso per caso dagli intermediari finanziari sulla base della situazione della beneficiaria, delle caratteristiche del finanziamento e delle regole interne dell’istituto. Tale valutazione garantisce un’applicazione equilibrata e responsabile della misura.
Esclusioni e casistiche particolari
Sono escluse dall’applicazione del Protocollo:
- le posizioni creditizie classificate come deteriorate da oltre 90 giorni;
- i rapporti per i quali non sia possibile verificare la documentazione relativa al percorso di protezione;
- i casi in cui la beneficiaria non rispetti le condizioni previste, in particolare il pagamento degli interessi alle scadenze stabilite.
Gli intermediari finanziari mantengono comunque la facoltà di valutare singole situazioni particolari, sempre nell’ambito della propria autonomia e nel rispetto delle norme vigenti.
Le misure previste dal Protocollo rappresentano un supporto concreto, calibrato sulle esigenze specifiche delle donne vittime di violenza, e contribuiscono a garantire stabilità economica e continuità finanziaria in momenti di criticità personale.
Come fare richiesta
La domanda di accesso alle misure deve essere presentata in banca utilizzando l’apposito modulo di richiesta allegato al Protocollo, che raccoglie tutte le informazioni necessarie per identificare la beneficiaria e per definire con precisione il rapporto di finanziamento oggetto della richiesta.
Il modulo contiene i seguenti campi principali:
- dati anagrafici completi della richiedente, inclusi nome, cognome, data e luogo di nascita;
- codice fiscale;
- residenza;
- estremi del documento di identità;
- informazioni relative al mutuo o al finanziamento, come numero di contratto e tipologia di prodotto;
- dichiarazione congiunta nel caso di mutuo cointestato;
- spazio per la firma della richiedente o dei richiedenti, con l’obbligo di accompagnare la domanda con data e luogo di sottoscrizione.
Al modulo deve essere allegata la certificazione dell’inizio del percorso di protezione, rilasciata dal Comune di residenza, da un centro anti violenza o da una casa rifugio prevista dalla normativa vigente. Tale certificazione è essenziale affinché la banca possa verificare l’effettiva condizione della richiedente e attivare le misure previste.
La corretta compilazione e presentazione della modulistica rappresenta la condizione principale per garantire la tempestiva istruttoria della richiesta.
Tempistiche
Il testo stabilisce due differenti tempistiche, in funzione della tipologia del finanziamento:
- 30 giorni lavorativi: si applicano alla generalità dei mutui e dei finanziamenti non soggetti a operazioni di cartolarizzazione o a garanzie particolari. L’istituto deve rendere attiva la sospensione entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione della domanda completa e corretta.
- 45 giorni lavorativi: si applicano ai finanziamenti cartolarizzati o ceduti nell’ambito di emissioni di obbligazioni bancarie garantite. In questo caso, i processi di verifica e autorizzazione richiedono procedure aggiuntive, motivo per cui il Protocollo concede un termine più ampio.
NOTA BENE: i termini decorrono solo nel momento in cui la documentazione è completa. Qualora la banca rilevi mancanze o irregolarità, deve informare tempestivamente la richiedente, la quale è tenuta a integrare gli elementi mancanti affinché la procedura possa avviarsi.
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