Nel rapporto di apprendistato (il cui contratto è disciplinato dall’articolo 48 della legge Biagi), per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione, il lavoratore non può rifiutarsi di frequentare i corsi, pena il licenziamento per giusta causa. Inoltre, l’attività formativa esterna non può essere inferiore a 120 ore annue anche in caso di rapporto a tempo parziale ritenuto compatibile con l’apprendistato, fermo restando il soddisfacimento dell’esperienza formativa. E’ quanto chiarisce il ministero del Lavoro nella nota 7209 del 13 dicembre scorso.
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