Con la pubblicazione del decreto MEF 31 marzo 2026, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha approvato i nuovi Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) applicabili al periodo d’imposta 2025.
Il provvedimento del 31 marzo 2026 – pubblicato nel Suppl. Ordinario n. 15 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2026 - rappresenta il consueto aggiornamento annuale dello strumento che misura il grado di affidabilità dei contribuenti, introducendo anche adeguamenti metodologici e territoriali.
Il decreto MEF 31 marzo 2026 dispone l’approvazione di un ampio set di ISA relativi a diverse attività economiche, che spaziano:
Gli indici sono individuati sulla base dei codici ATECO e tengono conto delle evoluzioni intervenute con la nuova classificazione ATECO 2025, elemento che incide direttamente sulla platea dei soggetti interessati.
Nel complesso, il decreto approva oltre 80 ISA, ciascuno costruito su specifiche variabili economiche e strutturali, differenziate per settore.
Gli ISA sono strumenti che consentono di attribuire a ciascun contribuente un punteggio di affidabilità fiscale su una scala da 1 a 10. Tale punteggio viene determinato sulla base:
Il calcolo è effettuato tramite apposito software dell’Agenzia delle Entrate, che consente anche di evidenziare eventuali anomalie e di intervenire per correggere dati non corretti.
Un punteggio elevato consente l’accesso al cosiddetto regime premiale, con benefici in termini di semplificazioni e minori controlli.
Uno degli elementi centrali del sistema ISA, confermato anche dal decreto MEF 31 marzo 2026, è rappresentato dalla territorialità.
In particolare, il decreto individua specifici indicatori che tengono conto:
Questi fattori incidono direttamente sulla determinazione del punteggio, permettendo una valutazione più aderente alla realtà economica in cui opera il contribuente.
Gli ISA si applicano:
con riferimento all’attività prevalente, individuata in base ai maggiori ricavi o compensi conseguiti nel periodo d’imposta.
Il decreto disciplina anche i casi di esercizio di più attività, stabilendo criteri per individuare correttamente quella prevalente ai fini dell’applicazione dell’indice.
Un aspetto centrale disciplinato dal decreto MEF 31 marzo 2026 riguarda l’individuazione delle categorie di soggetti per i quali gli ISA non trovano applicazione. Si tratta di esclusioni rilevanti, che delimitano l’ambito operativo dello strumento e incidono direttamente sugli obblighi dichiarativi dei contribuenti.
Limite dimensionale dei ricavi o compensi
In primo luogo, gli ISA non si applicano ai contribuenti che superano una determinata soglia di volume d’affari. In particolare, sono esclusi:
Si tratta di una soglia che individua le realtà economiche di maggiori dimensioni, per le quali il sistema ISA non è ritenuto adeguato a rappresentare in modo efficace la complessità gestionale.
Per alcuni indici specifici (come quelli legati al settore immobiliare e delle costruzioni), il decreto precisa che, ai fini della verifica di tale limite, i ricavi devono essere rettificati considerando rimanenze iniziali e finali, secondo le regole del TUIR.
Regimi fiscali agevolati
Sono esclusi anche i contribuenti che applicano regimi fiscali semplificati o agevolati. In particolare:
In questi casi, l’esclusione deriva dal fatto che tali regimi non prevedono una determinazione analitica dei componenti reddituali, rendendo incompatibile l’applicazione degli indicatori ISA.
Esercizio di più attività non omogenee
Un’ulteriore ipotesi di esclusione riguarda i contribuenti che svolgono più attività economiche non riconducibili allo stesso ISA.
In particolare, gli indici non si applicano quando:
Questa previsione mira a evitare distorsioni nella valutazione dell’affidabilità fiscale, in presenza di attività eterogenee non adeguatamente rappresentate da un unico indice.
Particolari tipologie societarie
Il decreto MEF 31 marzo 2026 esclude inoltre specifiche categorie di enti, tra cui:
In tali casi, la peculiarità del modello organizzativo e delle finalità mutualistiche rende non appropriato l’utilizzo degli ISA come strumento di valutazione.
Partecipazione a gruppi IVA
Non sono soggetti agli ISA anche:
L’adesione a tale regime comporta infatti una gestione unitaria dell’imposta sul valore aggiunto, che non si concilia con la logica individuale di valutazione propria degli ISA.
Ulteriori esclusioni specifiche
Il decreto prevede anche alcune esclusioni puntuali, tra cui:
È inoltre previsto che taluni soggetti, pur essendo esclusi dall’applicazione degli ISA, possano essere comunque tenuti alla comunicazione dei dati rilevanti ai fini statistici e di analisi.
Un elemento cardine del sistema ISA, come delineato dal decreto MEF 31 marzo 2026, è rappresentato dalle modalità di determinazione del punteggio di affidabilità fiscale, che sintetizza il livello di compliance del contribuente.
Il punteggio ISA è espresso su una scala da 1 a 10 e rappresenta una misura sintetica del grado di affidabilità del contribuente.
Più elevato è il punteggio:
L’obiettivo è incentivare comportamenti fiscali corretti, favorendo un approccio collaborativo tra contribuente e Amministrazione finanziaria.
Elementi alla base del calcolo
Il punteggio è determinato attraverso l’elaborazione di una pluralità di informazioni, tra cui:
Il sistema confronta i valori dichiarati con quelli stimati sulla base di modelli statistico-economici, individuando eventuali scostamenti rilevanti.
Indicatori elementari e anomalie
Un ruolo centrale è svolto dagli indicatori elementari, che verificano:
Il software ISA segnala:
Queste informazioni permettono al contribuente di intervenire prima della trasmissione della dichiarazione.
Software dell’Agenzia delle Entrate
Il calcolo del punteggio avviene tramite uno specifico programma informatico messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Il software:
Componenti positivi aggiuntivi
Il decreto MEF 31 marzo 2026 conferma la possibilità per il contribuente di migliorare il proprio punteggio ISA attraverso l’indicazione di ulteriori componenti positivi di reddito, non risultanti dalle scritture contabili.
Questa opzione:
È importante sottolineare che:
Correzione dei dati e affidabilità delle informazioni
Un aspetto innovativo del sistema riguarda la possibilità di:
Questa facoltà è particolarmente rilevante nei casi in cui:
Il sistema ISA mantiene un’impostazione orientata alla compliance fiscale. In particolare, il contribuente ha la possibilità di:
Tale facoltà consente di migliorare il proprio profilo di affidabilità e accedere ai benefici premiali, senza applicazione di sanzioni, purché le imposte siano versate nei termini previsti.
Gli ISA approvati con il decreto MEF 31 marzo 2026 trovano applicazione a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, rilevando quindi già ai fini delle prossime dichiarazioni dei redditi.
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