Approvato il modello di comunicazione dei dati del 730-4

Pubblicato il 26 febbraio 2011 Con provvedimento n. 26330 del 25 febbraio 2011, il direttore dell’agenzia delle Entrate approva il modello “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai mod. 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle entrate”, con relative istruzioni e specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Inoltre provvede a indicare le modalità e i termini di attuazione delle disposizioni contenute nell’articolo 16, comma 1, 2 e comma 4-bis del decreto 164/1999, sulla disciplina dell’attività di assistenza fiscale resa dai Caf per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d’imposta e dai professionisti.

Il modello approvato deve essere trasmesso entro il 31 marzo 2011, esclusivamente con modalità telematica, direttamente dal sostituto d’imposta o tramite gli intermediari abilitati.

La fase graduale di attuazione esclude, per ora, i grandi sostituti d’imposta i quali già ricevono i 730-4 in via telematica mediante l’utilizzo di propri sistemi.

È da sottolineare che è stata eliminata dalla comunicazione l’indicazione del codice sede che, a causa del mancato abbinamento con il codice fiscale poteva determinare il non riconoscimento del sostituto d’imposta e la conseguente esclusione dal flusso telematico.

È confermata la possibilità per il sostituto di attribuire autonomamente diversi codici sede con indicazione nel Cud e successivo riporto nel 730 e nel 730-4; il nuovo modello di comunicazione deve essere trasmesso anche dai sostituti che negli anni scorsi hanno partecipato alla fase sperimentale del flusso telematico dei modelli 730-4 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia.
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