Archiviazione per particolare tenuità non ricorribile in Cassazione

Pubblicato il 21 giugno 2017

La Terza sezione penale di Cassazione si è pronunciata in materia di provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto, sancendo il principio di diritto secondo cui detto provvedimento non è ricorribile per Cassazione, ad esclusione delle ipotesi previste nel comma 6, dell’articolo 409 del Codice di procedura penale, nei casi, ossia, di nullità previsti dall’articolo 127, comma 5 del medesimo codice procedurale.

E’, difatti, lo stesso articolo 409, comma 6 a prevederlo espressamente, e ciò, senza contare che il provvedimento di archiviazione non risulta iscrivibile nel casellario giudiziale, trattandosi di provvedimento non definitivo.

Poiché, quindi, il provvedimento non risulta lesivo di alcun interesse dell’indagato, deve ritenersi che venga proprio a mancare l’interesse ad impugnare.

Il principio è stato enunciato nel testo della sentenza n. 30685, depositata il 20 giugno 2017.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy