Aree, rivalutazioni limitate

Pubblicato il 26 luglio 2006

La risoluzione delle Entrate n. 94, del 25 luglio 2006, torna sugli effetti della norma della Legge Finanziaria n. 266/2005 sulla rivalutazione delle aree fabbricabili: il comma 473 (e seguenti), che permette la rivalutazione (secondo la disciplina della rivalutazione dei beni d’impresa, ai sensi del comma 469 dell’unico articolo della legge 266/05: imposta sostitutiva del 6%, con effetti dal 2008) solo se l’area, al 31 dicembre 2004, risultava inserita in un piano regolatore generale approvato.

L’Amministrazione finanziaria sostiene, in merito, che la definizione di area fabbricabile venga fatta coincidere, nella sostanza, con quella contenuta nell’articolo 36, comma 2, del Dl 223; pertanto, è fabbricabile l’area utilizzata a scopo edificatorio sulla base dello strumento urbanistico generale adottato dal Comune, prescindendo dall’approvazione della Regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fondi pensione. Portabilità contributo datoriale: più tempo per la riforma

03/04/2026

IMU e terreni agricoli: per l'esenzione confermati i vecchi criteri

03/04/2026

Debiti contributivi: scende il tasso di dilazione e differimento

03/04/2026

Smart working: dai Consulenti del Lavoro il modello di informativa sulla sicurezza

03/04/2026

Giudici di pace: ferie, TFR e contributi secondo il diritto UE

03/04/2026

Concordato preventivo biennale: chiarimenti su soci e acquisto d’azienda

03/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy