Con la Deliberazione 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto misure urgenti a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.
Il provvedimento dispone la sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato e rifiuti urbani, nonché l’attivazione di piani di rateizzazione senza interessi.
Le misure si applicano alle forniture e utenze:
L’ambito territoriale è limitato ai Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2026.
La sospensione riguarda esclusivamente le utenze:
oppure
Non si applica automaticamente a tutte le utenze presenti nei territori interessati.
ARERA, con Deliberazione 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/com, dispone la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento:
La sospensione comprende anche:
Restano esclusi i pagamenti già effettuati.
Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, la deliberazione stabilisce che:
La misura incide direttamente sulla regolazione in materia di morosità nei settori elettrico, gas e idrico, sospendendo temporaneamente l’attivazione delle procedure di distacco o limitazione della fornitura.
La sospensione non opera d’ufficio. Il cliente o utente deve presentare specifica istanza entro il 30 aprile 2026.
Il titolare dell’utenza deve allegare:
L’istanza può essere trasmessa tramite:
È utilizzabile il modulo allegato alla deliberazione oppure un format equivalente contenente gli elementi minimi richiesti.
Al termine del periodo di sospensione, gli importi non pagati devono essere oggetto di rateizzazione.
Gli operatori devono:
La rateizzazione:
Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del Servizio Idrico Integrato e i gestori del servizio rifiuti devono:
È inoltre riconosciuta la facoltà di non emettere fatture o avvisi di pagamento durante il periodo di sospensione.
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