Arera, sospensione bollette per il maltempo fino a 6 mesi

Pubblicato il 11 febbraio 2026

Con la Deliberazione 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/com, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha introdotto misure urgenti a tutela delle popolazioni colpite dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026 nelle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia.

Il provvedimento dispone la sospensione dei termini di pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, servizio idrico integrato e rifiuti urbani, nonché l’attivazione di piani di rateizzazione senza interessi.

Ambito di applicazione

Le misure si applicano alle forniture e utenze:

L’ambito territoriale è limitato ai Comuni individuati nell’Allegato all’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1180 del 30 gennaio 2026, emanata a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza deliberata dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2026.

Requisito oggettivo

La sospensione riguarda esclusivamente le utenze:

oppure

Non si applica automaticamente a tutte le utenze presenti nei territori interessati.

Sospensione dei termini di pagamento delle bollette

ARERA, con Deliberazione 9 febbraio 2026, n. 20/2026/R/com, dispone la sospensione per 6 mesi dei termini di pagamento:

  1. delle fatture emesse o da emettere;
  2. degli avvisi di pagamento con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026.

La sospensione comprende anche:

Restano esclusi i pagamenti già effettuati.

Blocco delle sospensioni per morosità

Al fine di garantire la continuità dei servizi essenziali, la deliberazione stabilisce che:

La misura incide direttamente sulla regolazione in materia di morosità nei settori elettrico, gas e idrico, sospendendo temporaneamente l’attivazione delle procedure di distacco o limitazione della fornitura.

Modalità di richiesta della sospensione

La sospensione non opera d’ufficio. Il cliente o utente deve presentare specifica istanza entro il 30 aprile 2026.

Il titolare dell’utenza deve allegare:

L’istanza può essere trasmessa tramite:

È utilizzabile il modulo allegato alla deliberazione oppure un format equivalente contenente gli elementi minimi richiesti.

Rateizzazione senza interessi: durata e condizioni

Al termine del periodo di sospensione, gli importi non pagati devono essere oggetto di rateizzazione.

Gli operatori devono:

  1. prevedere un periodo minimo di 12 mesi;
  2. non applicare interessi a carico del cliente o dell’utente;
  3. adottare una periodicità coerente con la frequenza ordinaria di fatturazione.

La rateizzazione:

Obblighi per venditori e gestori

Gli esercenti l’attività di vendita, i gestori del Servizio Idrico Integrato e i gestori del servizio rifiuti devono:

È inoltre riconosciuta la facoltà di non emettere fatture o avvisi di pagamento durante il periodo di sospensione.

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