Il 24 aprile 2025 l'Inps ha pubblicato la circolare n. 83 per fornire istruzioni operative in merito all’applicazione della riduzione contributiva prevista per i nuovi iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, misura introdotta con l'articolo 1, comma 186, della legge di Bilancio 2025 che rappresenta un'importante opportunità di sostegno economico per i lavoratori autonomi che intraprendono una nuova attività imprenditoriale nel corso del 2025.
La misura assume particolare rilevanza anche in considerazione del contesto macroeconomico nazionale, caratterizzato da una crescente necessità di stimolare l’imprenditorialità e l’occupazione autonoma, soprattutto in settori strategici come l’artigianato e il commercio.
Per questo, dunque, l’Istituto fornisce precise indicazioni operative per garantire l'uniforme applicazione della normativa e supportare gli interessati nell’adempimento degli obblighi previsti.
La base normativa della riduzione contributiva è rappresentata, come accennato, dall’articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 che, a partire dal 1° gennaio 2025, prevede una riduzione del 50% della contribuzione previdenziale e assistenziale dovuta dai lavoratori autonomi che si iscrivano per la prima volta alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Accanto alla legge di Bilancio 2025, è fondamentale però richiamare anche altre fonti normative di riferimento:
La riduzione contributiva introdotta dall'articolo 1, comma 186, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 riguarda tre principali categorie di soggetti.
Titolari di imprese individuali
I primi destinatari del beneficio sono i titolari di imprese individuali che, nel corso dell'anno 2025, avviano un'attività artigianale o commerciale.
È fondamentale che tali soggetti non abbiano mai avuto, in precedenza, un'iscrizione alle gestioni speciali autonome Inps.
La misura si applica peraltro anche nel caso di imprese in regime forfettario, rendendo accessibile l'agevolazione anche a coloro che adottano regimi fiscali semplificati.
Soci di società
Anche i soci di società di persone e di capitali possono accedere alla riduzione contributiva, purché l’iscrizione alla gestione speciale autonoma avvenga per la prima volta nel 2025.
Ai fini dell’agevolazione, rileva la data di ingresso del socio nella società che determina l’obbligo di iscrizione presso l’Inps, a prescindere dalla data di costituzione della società stessa.
Coadiuvanti e coadiutori familiari
Sono ammessi al beneficio anche i coadiuvanti e coadiutori familiari che iniziano la collaborazione familiare nell’attività artigianale o commerciale di un titolare già attivo.
Anche in questo caso, è essenziale che si tratti della prima iscrizione alla gestione speciale autonoma e che l’attività lavorativa abbia inizio nel 2025. Il beneficio è limitato ai familiari che risultino effettivamente attivi entro il 31 dicembre 2025.
Per poter accedere alla riduzione contributiva, i soggetti interessati devono rispettare alcuni requisiti specifici, cumulativi e inderogabili.
Prima iscrizione alle gestioni speciali autonome nel 2025
La riduzione è destinata esclusivamente ai soggetti che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Non possono quindi beneficiare dell’agevolazione coloro che siano già stati iscritti in passato, anche se in una diversa veste (ad esempio, come coadiuvante poi divenuto titolare).
Avvio attività tra 1° gennaio e 31 dicembre 2025
Il periodo di riferimento per l'avvio dell'attività lavorativa è compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2025.
Per i soci di società, la data rilevante è quella del primo ingresso nella compagine societaria che comporta l’obbligo di iscrizione alla gestione speciale Inps; è peraltro consentita una lieve differenza temporale tra la data di avvio dell’attività economica e quella di iscrizione, purché entrambe ricadano nel medesimo anno.
Iscrizione tempestiva a Inps e registro imprese
I soggetti interessati devono provvedere all'iscrizione tempestiva sia al registro delle imprese sia alla gestione previdenziale speciale presso l'Inps.
L'iscrizione deve avvenire nei termini stabiliti dalla normativa vigente, ovvero entro trenta giorni dall'inizio dell'attività (articolo 2196 del codice civile e articolo 18, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340): eventuali ritardi nell'iscrizione potrebbero compromettere il diritto alla fruizione dell’agevolazione.
Artigiani
I lavoratori autonomi artigiani sono una delle categorie principali ammesse al beneficio: rientrano in questa definizione i soggetti che esercitano professionalmente un'attività di produzione di beni o prestazione di servizi artigianali.
Condizione necessaria è il rispetto delle norme vigenti in materia di iscrizione all’albo delle imprese artigiane, laddove previsto.
Esercenti attività commerciali
La misura si applica anche agli esercenti attività commerciali, categoria che include coloro che esercitano attività di commercio all’ingrosso o al dettaglio, gestione di bar, ristoranti, attività ricettive, servizi di intermediazione commerciale e tutte le attività riconducibili al concetto di commercio secondo la normativa italiana.
Attività in regime forfettario
La riduzione contributiva è accessibile anche a chi opera in regime forfettario ai fini fiscali, purché soddisfi tutti gli altri requisiti richiesti.
Tuttavia, come chiarito dalla circolare, i contribuenti in regime forfettario che intendano beneficiare della riduzione devono rinunciare, qualora già applicato, al regime previdenziale agevolato previsto dalla legge n. 190/2014.
La riduzione contributiva si applica nella misura del 50% della contribuzione previdenziale dovuta per l’assicurazione contro l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (Ivs).
Nonostante l'ampiezza della misura agevolativa, alcuni contributi obbligatori restano dunque esclusi dalla riduzione e devono essere versati per intero.
Contributo di maternità
Il contributo di maternità, pari a 7,44 euro annui, deve essere sempre versato integralmente dai soggetti beneficiari della riduzione
Contributo aggiuntivo cessazione attività commercianti
Per gli iscritti alla Gestione commercianti. resta dovuto anche il contributo aggiuntivo previsto per il finanziamento dell’indennizzo in caso di cessazione definitiva dell’attività commerciale senza maturazione dei requisiti pensionistici.
Questo contributo è disciplinato dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, ed è stato recentemente aggiornato dall'articolo 1, comma 380, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
La riduzione contributiva viene riconosciuta per un periodo massimo di trentasei mesi consecutivi, a partire dalla data di decorrenza dell’obbligo contributivo.
Questi trentasei mesi sono da intendersi come mesi di contribuzione continuativa: ogni interruzione che comporti la cessazione dell’iscrizione alla gestione previdenziale autonoma interrompe il diritto alla prosecuzione del beneficio.
Se il soggetto, dopo la prima iscrizione, cambia attività o modifica la propria posizione anagrafica (ad esempio, cambiando sede o passando da artigiano a commerciante o viceversa), mantiene il diritto alla riduzione contributiva a condizione che non vi siano interruzioni nella copertura contributiva.
In caso di interruzione della contribuzione - ad esempio, per cessazione senza successiva tempestiva riattivazione di attività lavorativa autonoma - il diritto all'agevolazione viene definitivamente perso senza possibilità di ripristino.
Data di decorrenza
Il beneficio decorre dalla data di effettiva prima iscrizione alla gestione speciale autonoma, a condizione che l'iscrizione stessa sia avvenuta nel periodo compreso tra 1° gennaio 2025 e 31 dicembre 2025.
La data rilevante è dunque quella dell'inizio dell'obbligo contributivo anche se, in alcune situazioni, può non coincidere perfettamente con la data di avvio dell’attività economica.
Tuttavia, entrambe le date devono comunque collocarsi all'interno del 2025 affinché il diritto all’agevolazione possa essere validamente riconosciuto.
La circolare specifica che, anche in caso di piccole differenze temporali tra avvio dell’attività e iscrizione Inps, purché comprese nell'anno 2025, l’agevolazione resta applicabile.
La circolare Inps n. 83/2025 descrive in modo puntuale le modalità di accredito della contribuzione per i soggetti che beneficiano della riduzione contributiva prevista per i nuovi iscritti alle gestioni speciali autonome degli artigiani e dei commercianti, aspetto fondamentale per garantire la piena valorizzazione previdenziale dei periodi coperti nonostante il pagamento ridotto.
Accredito proporzionale
Il sistema di accredito proporzionale è stato adottato per gestire l’impatto della riduzione contributiva sulla posizione assicurativa dei beneficiari.
In particolare, il versamento della contribuzione ridotta, corrispondente al 50% dell'aliquota Ivs ordinaria, non sempre consente l'accredito dell’intero anno di contribuzione ai fini pensionistici.
Secondo quanto previsto dall’articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il diritto all'accredito pieno dei dodici mesi contributivi in un anno è infatti garantito solo se il versamento, anche ridotto, raggiunge almeno il valore del contributo calcolato sul minimale annuo ordinario.
Se il versamento ridotto, applicando la nuova misura, risulta inferiore rispetto all’importo ordinario necessario, i mesi accreditati saranno proporzionalmente ridotti.
Effetti sulla copertura contributiva
Un elemento di fondamentale importanza riguarda gli effetti sulla copertura contributiva derivanti dalla fruizione dell'esonero.
La continuità nei versamenti contributivi rappresenta un requisito imprescindibile per mantenere il diritto alla riduzione per l’intero triennio.
In particolare:
La normativa vigente stabilisce che la riduzione contributiva 2025 è alternativa ad altre agevolazioni previdenziali esistenti.
Regime forfettario previdenziale
La legge 23 dicembre 2014, n. 190 (commi da 77 a 84) ha introdotto un regime contributivo agevolato per i soggetti che adottano il regime forfettario fiscale, riducendo la contribuzione dovuta.
La circolare chiarisce che i contribuenti già beneficiari del regime forfettario non possono cumulare quest'ultimo con la nuova riduzione contributiva del 50%.
L’interessato dovrà quindi optare per uno dei due benefici, valutando l’impatto sulla propria posizione contributiva e fiscale.
Riduzione contributiva pensionati oltre 65 anni
Un’altra misura incompatibile è quella prevista dall'articolo 59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che riconosce una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dagli artigiani e commercianti pensionati ultra 65enni.
Anche in questo caso non è possibile cumulare la nuova riduzione con quella prevista per i soggetti già pensionati.
NOTA BENE: l’incompatibilità è personale: riguarda il singolo lavoratore e non l'intero nucleo aziendale, per cui all'interno della stessa impresa diversi soggetti possono beneficiare di agevolazioni diverse a seconda della loro situazione individuale.
Passaggio dal regime forfettario al nuovo esonero
I soggetti che, prima della pubblicazione della circolare Inps n. 83/2025, avevano già optato per il regime forfettario previdenziale, possono revocare tale opzione per aderire alla nuova riduzione contributiva del 50%.
Il passaggio al nuovo regime implica:
La circolare precisa inoltre che, in via eccezionale e per il solo anno 2025, tale revoca non preclude la possibilità di richiedere nuovamente il regime forfettario al termine della fruizione del triennio agevolato.
La presentazione della domanda per ottenere la riduzione contributiva deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, seguendo un iter ben definito.
Accesso al portale delle agevolazioni (ex DiResCo)
Il soggetto interessato deve accedere al portale delle agevolazioni, precedentemente denominato DiResCo (Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente).
L'accesso avviene mediante autenticazione con:
Il titolare dell'attività o il suo delegato deve selezionare l'apposita sezione dedicata alla riduzione contributiva per nuovi iscritti 2025.
Compilazione e invio del modulo
All'interno del portale è necessario compilare il modulo telematico predisposto, fornendo tutte le informazioni richieste.
Una volta compilato, il modulo deve essere inviato telematicamente e il sistema rilascerà una ricevuta che attesta l’avvenuta presentazione della domanda, utile per eventuali controlli successivi.
Dopo l’invio della domanda, l’Inps procederà ad effettuare una serie di verifiche per accertare la sussistenza dei requisiti richiesti.
L'Istituto verificherà:
Qualora dalle verifiche emerga la mancanza dei requisiti, l’Istituto procederà al rigetto della domanda o, in caso di beneficio già concesso, alla revoca dell’agevolazione.
Il recupero comprenderà i contributi non versati per intero e le sanzioni civili applicate ai sensi dell'articolo 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000, come modificato dall'articolo 30 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19.
Un ulteriore profilo operativo riguarda la compatibilità della riduzione contributiva con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.
Regolamento UE 2023/2831
La misura rientra tra gli aiuti concessi in regime de minimis, disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione Europea.
In base a tale regolamento:
La concessione della riduzione contributiva deve quindi avvenire nel rispetto di questo limite; il triennio di riferimento è mobile e si calcola retroattivamente a partire dalla data di concessione dell’aiuto.
Ai fini del computo del massimale de minimis, si deve considerare il concetto di “impresa unica”.
Sono considerate "impresa unica" tutte le imprese tra cui sussiste almeno una delle seguenti relazioni:
Per garantire la trasparenza e il rispetto della normativa sugli aiuti di Stato, l’Inps è obbligato a effettuare la registrazione delle riduzioni contributive nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
L’inserimento nel registro consente:
Procedura di richiesta |
Presentazione telematica tramite Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) con accesso tramite SPID, CIE o CNS. |
Compilazione del modulo |
Inserimento dati anagrafici, dati impresa/società, data avvio attività, iscrizione INPS e Registro Imprese, dichiarazione sostitutiva |
Verifiche da parte dell'INPS |
Controllo dei requisiti dichiarati, verifica date di iscrizione, assenza di precedenti iscrizioni alle gestioni speciali. |
Recupero contributi |
Applicazione delle sanzioni civili e recupero della contribuzione dovuta in caso di decadenza dal beneficio. |
Compatibilità con normativa aiuti di Stato |
Applicazione del Regolamento UE 2023/2831 - massimale di 300.000 euro su tre anni. |
Definizione di impresa unica |
Imprese collegate tramite controllo diretto o influenza dominante rientrano nel concetto di "impresa unica" ai fini del cumulo degli aiuti. |
Registrazione aiuti |
Registrazione obbligatoria nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato da parte dell'INPS. |
Contributi inclusi ed esclusi dalla riduzione contributiva
Contributi IVS |
Ridotti del 50% |
Riduzione valida per 36 mesi dalla data di iscrizione. |
Contributo di maternità |
Non ridotto |
Obbligo di versamento pieno (€ 7,44 annui). |
Contributo aggiuntivo cessazione attività commercianti |
Non ridotto |
Obbligo di versamento pieno per commercianti iscritti. |
Contributi per malattia (artigiani e commercianti) |
Non ridotto |
Restano esclusi dalla misura di riduzione. |
Contributi INAIL (assicurazione infortuni) |
Non applicabile |
Non rientrano tra i contributi previdenziali ridotti. |
Requisiti di accesso
Prima iscrizione a gestione speciale autonoma |
Mai iscritti in precedenza ad artigiani o commercianti Inps. |
Art. 1, comma 186, Legge n. 207/2024 |
Avvio attività |
Tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. |
Circolare INPS n. 83/2025 |
Iscrizione tempestiva |
Iscrizione a INPS e Registro Imprese entro 30 giorni dall'avvio. |
Art. 2196 c.c. e Legge n. 340/2000 |
Continuità contributiva |
Nessuna interruzione dei versamenti durante i 36 mesi. |
Circolare INPS n. 83/2025 |
Assenza di regime agevolato alternativo attivo |
Non fruire contemporaneamente di altri regimi ridotti (es. regime forfettario previdenziale). |
Circolare INPS n. 83/2025 |
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".