Assegnazione della casa familiare e locazione: diritto di ripetere le somme corrisposte in più

Pubblicato il 02 settembre 2009
Per la Corte di cassazione – sentenza n. 1952 del 27 gennaio 2009 – qualora il provvedimento di omologazione della separazione personale sia successivo alla cessazione “de iure” del contratto di locazione, non si ha, ai sensi dell'art. 6 della legge 392 del 1978, successione nel contratto stesso del coniuge assegnatario della casa familiare non titolare del rapporto locativo; in tale ipotesi, infatti, al coniuge non assegnatario fa capo solo una situazione di occupazione “de facto” dell’immobile già condotto in locazione. In questo caso – continuano i giudici di legittimità - al coniuge assegnatario non spetta il diritto di ripetere dal locatore le somme corrisposte in più di quanto legalmente dovuto a titolo di canone mentre spetta all’originario conduttore in mora nella restituzione dell’immobile il diritto a ripetere dette somme.

Eleonora Pergolari
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Pubblica amministrazione, il nuovo decreto è legge

09/05/2025

Bonus donne dimezzato per assunzioni nei settori con disparità di genere

09/05/2025

Maternità e rientro in azienda: obblighi, diritti e buone pratiche

09/05/2025

CU 2025: regolarizzazione tardiva con ravvedimento operoso

09/05/2025

Nautica da diporto: contributi per motori elettrici. Proroga domande

09/05/2025

Erasmus per giovani imprenditori 2025: al via lo scambio professionale in Europa

09/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy