Assegni circolari e prescrizione dei diritti

Pubblicato il 13 marzo 2018

Precisazioni dalla Cassazione

La Corte di cassazione si è pronunciata in tema di assegni circolari ricordando, in primo luogo, che l’azione del beneficiario di tale assegno contro la banca emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

E’, poi, da questo momento, ossia trascorso il termine triennale per l'azione cartolare, che decorre il termine di prescrizione decennale entro cui chi ha richiesto l'emissione dell'assegno può chiedere la restituzione dell'importo.

Deve escludersi, in ogni caso, che all'assegno circolare sia applicabile, analogicamente, il termine di otto giorni previsto per l'incasso dell'assegno bancario.

Vicenda: Assegno circolare smarrito e non riscosso

Una donna aveva chiesto alla propria Banca l'emissione di un assegno circolare a favore della figlia, dell'importo di 100milioni di lire, che veniva emesso con addebito sul conto corrente della richiedente; questo assegno, successivamente, non era stato posto all'incasso dalla beneficiaria che, diversi anni dopo, ne aveva denunciato lo smarrimento.

Nel frattempo, l’istituto bancario aveva trasferito la somma corrispondente al Fondo depositi "dormienti", istituito con la Legge n. 266/2005, relativo, tra l'altro, agli assegni circolari non riscossi nel termine di prescrizione del diritto.

Da qui, il ricorso della signora dinanzi all’organo giudiziario al fine di veder condannare la società che gestiva il detto Fondo a rifonderle la somma in questione.

I giudici di secondo grado, in detto contesto, pur dichiarando la legittimazione attiva dell'appellante, avevano affermato l'intervenuta prescrizione del suo diritto.

Cassazione: diritto della richiedente ancora non prescritto

Era stata, quindi, adita la Suprema corte la quale, con sentenza n. 5889 del 12 marzo 2018, ha dato ragione alla ricorrente.

In primo luogo, gli Ermellini hanno escluso l’applicazione analogica, all'assegno circolare, delle previsioni di cui agli articoli 32 e 35 della Legge Assegno (R.D. n. 1736 del 1933) sulla base delle quali, con riferimento all'assegno bancario, è fissato un termine di otto giorni per l'incasso dell'assegno medesimo. Per struttura e caratteri – hanno precisato - l'assegno bancario si distingue decisamente da quello circolare.

Per quanto riguarda il Fondo per indennizzare le vittime di frodi finanziarie, alimentato, tra l'altro, dall'importo di conti correnti e rapporti bancari "dormienti ", la Cassazione ha sottolineato come gli importi degli assegni circolari non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto sono versati al Fondo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di prescrizione.

Resta, tuttavia, impregiudicato il diritto del richiedente l'emissione dell'assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo.

Difatti, trascorso il termine triennale per l'azione cartolare del beneficiario, quest’ultimo non può più ottenere il pagamento dell'assegno, ma, a quel punto, è il richiedente l'assegno che potrà ripetere la provvista.

Ed è dallo spirare di detto triennio che decorre, quindi, la prescrizione del diritto per detto ultimo soggetto.

Nella specie, la prescrizione dell'azione da parte della figlia, beneficiaria, nei confronti dell'emittente si era verificata nel 2004 mentre quella della ricorrente si era realizzata solo posteriormente all'inizio della causa. Il ricorso di quest’ultima andava, pertanto, accolto.

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