Assegni di anzianità senza tagli

Pubblicato il 01 marzo 2009 Nell’articolo è messo in evidenza l’inciampo del Legislatore in una formulazione superata di una norma nella conversione del Dl 207/2008 in legge 14/09. Nello specifico, si tratta del riferimento alle verifiche legate al reddito dell’anno in corso sulle pensioni di anzianità che vengono equiparate agli assegni di invalidità, per i quali la legge 133/08 non ha rimosso il divieto di cumulo. Si ricorda che dall’entrata in vigore della legge in oggetto, dunque oggi, l’accertamento del diritto ai trattamenti si baserà sul reddito dell’anno precedente e non più su quello presunto riferito all’anno in corso. L’allegato A all’articolo 35, comma 10 della legge n. 14/2009, pubblicata sul supplemento ordinario 28 della “Gazzetta Ufficiale” 49 di ieri, sembra non tenere conto che con la legge 133/08 è caduto il divieto di cumulo per le pensioni di anzianità. Tuttavia non c’è motivo che giustifichi la reintroduzione del divieto di cumulo attraverso una procedura di controllo, pertanto si ritiene che i pensionati di anzianità non corrano alcun rischio in tal senso e che il riferimento ai controlli sui redditi del milleproroghe sia il frutto di una distrazione.
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