Assegni sorvegliati speciali

Pubblicato il 21 marzo 2008

E’ prossimo - 30 aprile 2008, data a partire dalla quale le prescrizioni opereranno di fatto - il debutto dei nuovi limiti all’uso di assegni e contanti, rivoluzionati dall’articolo 49 del decreto legislativo 231/2007, che contiene le rinnovate regole sull’antiriciclaggio.

Così cambia l’assegno dal 30 aprile:

- nella girata, sotto la firma, il girante dovrà – pena la nullità del titolo - inserire il proprio codice fiscale (dovuto anche per i moduli già in circolazione). Per le persone giuridiche firmerà il legale rappresentante, ma il codice fiscale sarà della società;

- scende a 5 mila euro il tetto, oggi fissato a 12.500, dell’importo pagabile con assegno “libero”. I versamenti da 5 mila euro in su richiedono l’obbligo di riportare sul modulo la clausola “non trasferibile”. Una sequenza “manifestamente errata” invalida la girata, con la conseguenza che istituti bancari o postali non pagheranno il titolo;

- su ogni assegno rilasciato graverà un’imposta di bollo pari a 1,5 euro. Per i moduli consegnati ai clienti prima del 29 aprile ma usati successivamente (circolare 18/E del 7 marzo) il bollo non va corrisposto.

Altre novità di rilievo investono anche i libretti di risparmio al portatore: tra l’altro, per i libretti con saldo pari o superiore a 5 mila euro, esistenti al 30 aprile, si concede una moratoria – fino al 30 giugno 2009 – per estinguerli o ricondurli sotto la soglia. L’alternativa è la loro trasformazione in libretti nominativi o la sanzione dal 10 al 20 per cento del saldo.

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