Assegno continuativo mensile INAIL ai superstiti residenti all’estero

Pubblicato il 16 luglio 2014 Si premette che lo speciale assegno continuativo mensile ex lege 5 maggio 1976, n. 248 spetta al coniuge e ai figli superstiti dell’assicurato titolare in vita di rendita per inabilità permanente di grado non inferiore all’80%; che la percentuale di inabilità è stata ridotta al 65% dalla Legge 10 maggio 1982, n.251 e - per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro denunciati e le malattie professionali verificatesi a decorrere dal 1° gennaio 2007 - che la menomazione dell’integrità psicofisica per ottenere la prestazione deve essere di grado non inferiore al 48%.

Posto quanto sopra, a seguito di ricezione di quesiti e acquisito il parere dall’Avvocatura Generale, l’INAIL, con nota prot. n. 5154 dell’8 luglio 2014, ha chiarito che, poiché lo speciale assegno continuativo mensile ha natura previdenziale, ai superstiti dei titolari di rendita INAIL residenti in uno Stato estero, deceduti per cause indipendenti da infortunio o malattia professionale, spetta la prestazione in questione che va erogata prendendo come base di calcolo la stessa che si prenderebbe in considerazione se la prestazione dovesse essere erogata in Italia.
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