Assegno di divorzio in caso di decesso durante la causa: subentrano gli eredi

Pubblicato il 27 giugno 2022

Cosa accade se, nel corso del procedimento per l'attribuzione dell'assegno di divorzio successivo a pronuncia parziale sullo status, viene meno uno dei coniugi?

La risposta è giunta dalle Sezioni Unite di Cassazione nel testo della sentenza n. 20494 del 24 giugno 2022: il procedimento non diventa "improseguibile" ma gli eredi subentrano nella posizione del coniuge ai fini dell’accertamento della debenza dell’assegno a decorrere dalla domanda sino al momento del decesso.

Le SS. UU. si sono così pronunciate nell'ambito di una causa instaurata tra due ex coniugi rispetto alla quale vi era stata la pronuncia di una sentenza sullo status con prosecuzione del giudizio ai fini dell'attribuzione dell'assegno divorzile, nel corso del quale, però, uno dei due era deceduto prima di ogni decisione al riguardo.

Una volta dichiarata l'interruzione del giudizio e la riassunzione del medesimo contro gli eredi, il giudice aveva proceduto comunque all'accertamento della debenza di un assegno a carico del de cuius.

Sorti del giudizio su assegno dopo pronuncia parziale su status

Alle Sezioni Unite, ciò posto, erano rimesse le questioni concernenti le sorti del processo in una evenienza come quelle in esame, con riguardo alle parti del giudizio divorzile o del giudizio volto alla modifica dell'entità dell'assegno, alla natura delle sentenze ivi pronunciate e alla successione nel processo, unitamente ai collegati istituti dell'interruzione e della riassunzione della causa.

Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite: "Nel caso di pronuncia parziale di divorzio sullo status, con prosecuzione del giudizio al fine dell'attribuzione dell'assegno divorzile, il venir meno di un coniuge nel corso del medesimo non ne comporta la declaratoria di improseguibilità, ma il giudizio può proseguire nei confronti degli eredi, per giungere all'accertamento dell'assegno dovuto sino al momento del decesso".

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