A partire dal mese di luglio 2025, i nuclei familiari che hanno beneficiato in modo continuativo dell’Assegno di Inclusione (ADI) sin dalla sua entrata in vigore nel gennaio 2024 giungeranno al termine del periodo massimo di diciotto mensilità previsto dalla normativa vigente.
In tale contesto, la procedura di rinnovo dell’ADI assume particolare rilievo, sia in termini di tempistiche che di semplificazioni operative introdotte per favorire la continuità dell’erogazione del beneficio.
Prima di entrare nel dettaglio, un riepilogo delle principali caratteristiche di questo importante sostegno economico rivolto ai nuclei familiari in difficoltà economica e sociale.
L’Assegno di Inclusione rappresenta, a partire dal 1° gennaio 2024, la misura strutturale di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale introdotta dal Decreto Lavoro; con la successiva Legge di Bilancio 2025, sono state poi apportate importanti modifiche ai requisiti economici volte ad ampliare la platea dei potenziali beneficiari.
Si tratta di un intervento di sostegno economico condizionato e basato su criteri di residenza, cittadinanza, composizione del nucleo familiare, situazione reddituale e patrimoniale, nonché sull’impegno del beneficiario a partecipare attivamente a percorsi personalizzati di inclusione sociale e lavorativa.
L’Assegno di Inclusione ha dunque una doppia finalità:
L’ADI è rivolto esclusivamente ai nuclei familiari che, al momento della presentazione della domanda, comprendano almeno un componente:
Requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno
Il richiedente deve essere:
Tutti i componenti del nucleo familiare conteggiati nella scala di equivalenza devono essere residenti in Italia.
Requisiti soggettivi
Il richiedente e i componenti del nucleo non devono:
essere sottoposti a misure cautelari personali o misure di prevenzione;
avere condanne definitive o patteggiamenti per delitti non colposi nei dieci anni precedenti la domanda.
Requisiti economici
Per accedere al beneficio, è necessario un ISEE in corso di validità non superiore a 10.140 euro. Per i nuclei con minorenni, l’ISEE è determinato secondo l’art. 7 del DPCM 159/2013.
Il reddito familiare complessivo deve essere inferiore a:
NOTA BENE: il contributo per l’affitto è erogato separatamente e non concorre al calcolo del reddito familiare.
Il nucleo familiare deve possedere:
Per mantenere il diritto all’Assegno, nessun componente del nucleo familiare deve essere intestatario o avere la disponibilità di:
Importo
L’importo mensile dell’Assegno di Inclusione è determinato in base alla differenza tra la soglia di riferimento e il reddito familiare effettivo, tenendo conto della scala di equivalenza del nucleo. Le soglie di riferimento annuali, da moltiplicare per il parametro della scala di equivalenza, sono:
La scala di equivalenza, che parte da un valore di 1 per il richiedente e può essere incrementata fino a un massimo di:
Sono esclusi dal calcolo i componenti che:
L’assegno mensile sarà quindi pari alla differenza tra la soglia e il reddito familiare, suddivisa in 12 mensilità. In ogni caso, l’importo non può essere inferiore a 480 euro annui.
Ai beneficiari che risiedono in abitazioni in locazione, regolarmente dichiarate nella DSU, spetta inoltre un'integrazione aggiuntiva per l’affitto pari al canone annuo risultante dal contratto, fino a un massimo di:
L’Assegno di Inclusione è concesso per un periodo continuativo massimo di 18 mesi, al termine dei quali è possibile rinnovare il beneficio per ulteriori 12 mesi, a condizione che permangano i requisiti richiesti.
Tra il periodo iniziale e il rinnovo è obbligatoria una sospensione di un mese, durante il quale non viene erogato alcun importo. Lo stesso principio si applica anche tra successivi rinnovi. La domanda di rinnovo può essere presentata dal mese successivo all’ultima mensilità percepita, utilizzando il medesimo modulo.
L’importo mensile dell’ADI viene accreditato su una Carta elettronica prepagata denominata Carta di Inclusione (o Carta ADI), emessa da Poste Italiane su circuito Mastercard, e gestita secondo regole specifiche di utilizzo.
La Carta ADI può essere utilizzata per:
L’utilizzo della Carta ADI è vietato per le seguenti categorie di beni e servizi:
Inoltre, la Carta non può essere utilizzata all’estero, né per acquisti online o tramite vendita diretta (direct marketing).
La domanda può essere inoltrata:
Per la corretta presentazione della domanda, è necessario:
Come stabilito dal Decreto Lavoro e confermato dalla Legge di Bilancio 2025, la prestazione dell’Assegno di Inclusione ha una durata massima iniziale di 18 mesi; al termine di questo periodo il beneficio cessa automaticamente, salvo presentazione di una nuova domanda di rinnovo da parte dell’interessato che consente l’accesso ad ulteriori 12 mesi di prestazione, previa sospensione di un mese tra le due fasi.
I beneficiari che hanno percepito l’ADI da gennaio 2024 ricevono dunque, entro il mese di giugno 2025, l’ultima erogazione prevista; per riprendere a ricevere il beneficio, è necessario presentare una nuova domanda a partire dal mese di luglio 2025, data dalla quale decorre il periodo utile per il rinnovo.
L’Inps ha predisposto un sistema di comunicazione diretta ai beneficiari per facilitare la gestione della scadenza delle 18 mensilità; gli interessati riceveranno dunque un messaggio SMS contenente una notifica dell’avvenuto esaurimento del ciclo iniziale di erogazione e le istruzioni per procedere con il rinnovo.
NOTA BENE: tale comunicazione ha finalità informative e non costituisce in sé una proroga automatica del beneficio: il rinnovo infatti deve essere attivato dal beneficiario tramite una nuova richiesta, anche nel caso in cui non vi siano state variazioni nelle condizioni del nucleo familiare.
Per i nuclei familiari che non hanno subito variazioni nella composizione rispetto a quanto dichiarato nella domanda originaria, è prevista una procedura di rinnovo semplificata che riduce notevolmente gli adempimenti amministrativi:
In questi casi, la nuova domanda potrà essere presentata da qualsiasi componente maggiorenne del nucleo familiare, a partire dal mese successivo all’erogazione dell’ultima mensilità. Ad esempio, se l’ultima erogazione è avvenuta a giugno 2025, la domanda può essere inoltrata dal 1° luglio 2025.
Nel caso in cui, invece, il nucleo familiare abbia subito variazioni nella composizione, come ad esempio:
è obbligatorio seguire la procedura ordinaria prevista per i nuovi richiedenti.
In questi casi, la domanda sarà infatti valutata ex novo dall’Inps, con l’attivazione di tutte le verifiche anagrafiche, reddituali e patrimoniali previste per l’accesso alla misura.
NOTA BENE: l’omessa dichiarazione delle variazioni o il mancato aggiornamento della DSU comportano sanzioni e decadenza dal beneficio, anche in fase di rinnovo.
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