Con il messaggio n. 2052 del 27 giugno 2025, l'Inps ha fornito importanti aggiornamenti sulle modalità di rinnovo dell’ADI, in scadenza per i primi beneficiari che hanno completato il ciclo di 18 mensilità iniziato a gennaio 2024.
L’Assegno di Inclusione, introdotto con il decreto legge 4 maggio 2023, n. 48, è una prestazione economica condizionata alla partecipazione a percorsi di attivazione lavorativa e sociale, erogata ai nuclei familiari con almeno un componente in una delle condizioni previste dalla normativa (minorenne, disabile, over 60, ecc.).
Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legge, l’ADI è erogato per un periodo continuativo non superiore a 18 mesi e può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi, previa sospensione di un mese tra la prima e la seconda erogazione.
Nel mese di giugno 2025 si è concluso il periodo di fruizione per i beneficiari che avevano iniziato a percepire l’ADI a gennaio 2024. Tali soggetti, dal 1° luglio 2025, possono presentare domanda di rinnovo.
L’INPS comunica, a tale scopo, ai richiedenti la conclusione delle 18 mensilità attraverso un SMS informativo, con il seguente contenuto: “Hai percepito le 18 mensilità di ADI. Per riprendere a ricevere la prestazione, potrai presentare una nuova domanda dal prossimo mese.”
Dal mese successivo alla diciottesima mensilità (ossia luglio 2025), è possibile presentare domanda, mentre i primi pagamenti per le domande presentate a luglio saranno erogati a partire dal 14 agosto 2025, in caso di esito positivo dell’istruttoria.
Per agevolare i rinnovi nei casi in cui non ci siano variazioni nella composizione del nucleo familiare, fatta eccezione per nascite e decessi, sono previste importanti semplificazioni procedurali:
Le informazioni e gli impegni già acquisiti nella precedente domanda vengono ritenuti validi e prorogati a partire dalla nuova data di decorrenza.
Se il richiedente decide comunque di sottoscrivere un nuovo PAD, questo viene considerato un aggiornamento del precedente e decorre dalla nuova domanda.
Nel caso in cui la composizione del nucleo familiare sia variata rispetto alla domanda “terminata”, ad eccezione di nascite e decessi, la domanda di rinnovo segue le regole ordinarie, comprese:
NOTA BENE: anche in questo caso, se almeno un componente ha fruito di tutte le 18 mensilità precedenti, la nuova erogazione avrà durata massima di 12 mesi.
La domanda può essere compilata dallo stesso soggetto che aveva presentato la domanda originaria o da un altro componente maggiorenne del nucleo familiare, purché appartenente al nucleo già riconosciuto nella domanda precedente..
In caso di cambiamento nei recapiti (telefono, email), questi devono essere aggiornati sia nella domanda sia nella sezione del SIISL.
Condizione di svantaggio: documentazione e scadenze
Nel caso in cui, nella domanda originaria, sia stata indicata una condizione di svantaggio certificata, il rinnovo richiede di riportare nuovamente gli estremi della certificazione, se ancora valida, oppure diallegare una nuova certificazione in corso di validità rilasciata da enti competenti.
I pagamenti, come da prassi, seguono il seguente calendario.
In base all’art. 4, comma 4 del decreto legge n. 48/2023, è previsto l’obbligo di presentazione presso i Servizi Sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD: per le domande di rinnovo, tale termine decorre dalla data di presentazione della nuova domanda, ma sono previste modalità alternative di contatto per i nuclei particolarmente fragili, come quelli composti esclusivamente da soggetti esentati dagli obblighi di attivazione lavorativa.
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