Se tra i coniugi non si è mai instaurata una comunione di vita, non si è mai creato il contesto necessario per rendere concreto l’obbligo di assistenza materiale.
In tal caso, non è possibile riconoscere tale obbligo per la prima volta solo in occasione della separazione, poiché il diritto al mantenimento presuppone che l’assistenza tra i coniugi sia già esistita durante la vita matrimoniale, sulla base del vincolo coniugale.
Con sentenza n. 9207 dell'8 aprile 2025, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema del diritto all’assegno di mantenimento in caso di separazione personale tra coniugi, affrontando una situazione in cui non si era mai instaurata una reale convivenza né una communio omnis vitae tra le parti.
Il caso ha offerto l’opportunità di chiarire la rilevanza della convivenza e della comunione di vita nella determinazione del diritto all’assegno di mantenimento previsto dall’art. 156 del codice civile.
A seguito della separazione giudiziale tra i coniugi, il Tribunale aveva respinto la domanda di addebito e la richiesta del marito di ottenere un assegno di mantenimento o, in subordine, un assegno alimentare.
La Corte d’Appello aveva confermato il rigetto della domanda, evidenziando l'assenza di una vera comunione di vita: i coniugi, pur legalmente sposati, avevano vissuto insieme solo per pochi mesi e senza instaurare una reale condivisione affettiva e materiale.
Il marito aveva quindi proposto ricorso in Cassazione, lamentando la violazione dell’art. 156 cod. civ., sostenendo che il diritto all’assegno di mantenimento non dipende dalla durata del matrimonio o della convivenza, bensì dalla mancanza di addebito della separazione, dall’insufficienza dei redditi propri e dalla capacità economica dell’altro coniuge.
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, riaffermando alcuni principi già enunciati dalla giurisprudenza di legittimità:
La Corte ha inoltre confermato il diniego dell’assegno alimentare, in quanto il ricorrente non aveva dimostrato l’impossibilità di mantenersi autonomamente per cause non imputabili alla propria volontà, come richiesto dalla giurisprudenza consolidata.
La decisione si inserisce in un filone giurisprudenziale che sottolinea la necessità di una effettiva realizzazione del rapporto coniugale come presupposto sostanziale per l’insorgenza degli obblighi di assistenza post-separazione.
L’orientamento della Cassazione rafforza la distinzione tra vincolo formale del matrimonio e contenuto sostanziale del rapporto coniugale, valorizzando quest’ultimo ai fini dell’attribuzione dei diritti economici derivanti dalla separazione.
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