Assegno di maternità dei Comuni più ricco per l'anno 2024

Pubblicato il 01 marzo 2024

Elevato da 383,46 euro a 404,17 euro l’importo, se riconosciuto nella misura intera, dell’assegno mensile di maternità concesso dai Comuni per l'anno 2024.

A renderlo noto è un comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2024.

Aumenta anche il valore limite dell'ISEE da considerare ai fini della concessione dell'assegno per l'anno 2024, che sale a 20.221,13 euro.

Per l'anno 2023 l'importo era passato da 354,73 euro a 383,46 euro (comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 48 del 25 febbraio 2023), con valore limite ISEE pari a 19.185,13 euro.

Come ogni anno, al comunicato ha fatto seguito la circolare esplicativa dell'INPS, la circolare n. 40 del 29 febbraio 2024

Ma vediamo ora a chi e quando spetta l’assegno in questione.

A chi spetta

L'assegno di maternità è previsto dall'art. 74 del T.U maternità (Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151).

Si tratta di una prestazione di natura assistenziale che tutela le donne non altrimenti beneficiarie di copertura previdenziale obbligatoria.

Più nel dettaglio, possono fruire della prestazione le donne che non beneficiano delle indennità di maternità accordate alle lavoratrici dipendenti per tutto il periodo del congedo di maternità (articolo 22 T.U maternità), alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici agricole per il periodo di gravidanza e per quello successivo al parto (articolo 66 T.U maternità) e alle libere professioniste per i 2 mesi antecedenti la data del parto e i 3 mesi successivi alla stessa (articolo 70 T.U maternità).

ATTENZIONE: Possono fruire della prestazione anche le lavoratrici che godono di copertura previdenziale obbligatoria della maternità se il trattamento della maternità a loro corrisposto risulti inferiore all'importo dell'assegno di maternità. In tale caso, le lavoratrici interessate possono chiedere ai Comuni l'erogazione dell'assegno di maternità per la quota differenziale.

L'assegno di maternità è riconosciuto alle donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o extracomunitarie titolari di un valido titolo di soggiorno.

NOTA BENE: L'assegno di maternità può essere richiesto anche dal padre:

Quando spetta

L'assegno di maternità è concesso nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo purché il minore, regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato, non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali).

Per il 2024, l'assegno è riconosciuto per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.

Domanda e importo

L'assegno è concesso dai Comuni ed erogato dall'INPS sulla base dei dati forniti dai Comuni e il suo importo  è rivalutato ogni anno, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'ISTAT (per l'anno 2024, è stato rivalutato del 5,4%),

La domanda va presentata al Comune di residenza entro 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

Per l'anno 2024

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, è pari a 404,17 euro per 5 mensilità e, quindi, è pari a complessivi 2.020,85 euro.

L'assegno spetta a soggetti con un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato, pari, per il 2024, a  20.221,13 euro.

Per l'anno 2023

L’importo dell’assegno mensile di maternità, spettante nella misura intera, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento avvenuti dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è pari a 383,46 euro per 5 mensilità e, quindi, è pari a complessivi 1.917,3 euro.

L'assegno spetta a soggetti con un valore ISEE non superiore al tetto massimo annualmente rivalutato, pari, per il 2023, a 19.185,13 euro.

Il Comune è tenuto a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione, che viene corrisposta in un'unica soluzione dall'INPS.

ATTENZIONE: Da ultimo vale la pena ricordare che, a decorrere dal 1° marzo 2022, non è più concedibile l'assegno ai nuclei familiari numerosi, vale a dire l'assegno ai nuclei familiari con almeno 3 figli minori, istituito dall'art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, abrogato dal D.lgs. 21 dicembre 2021, n. 230.

 

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