Va riconosciuta, al figlio maggiorenne che cambia sesso, una situazione di sicura vulnerabilità e di difficoltà psicologica e relazionale legata al difficile processo di adeguamento della propria identità di genere con evidenti conseguenze sull’inserimento sociale e nel mondo del lavoro e, quindi, nella acquisizione di una posizione di indipendenza economica.
Tuttavia, un considerevole lasso temporale dalla conclusione di questo processo fa presumere, in difetto di prove contrarie, il venir meno della pregressa situazione di difficoltà.
Una volta, ossia, che il processo di adattamento sia compiuto, deve supporsi che il figlio sia ormai in grado di acquisire una propria indipendenza economica e non debba più gravare, per il suo mantenimento, sul padre.
E’ sulla scorta di questi assunti che la Corte di cassazione, con sentenza n. 5883 del 12 marzo 2018, ha confermato la decisione con cui, in sede di appello, era stato revocato il diritto all’assegno di mantenimento che gravava su di un padre, in favore del figlio maggiorenne che aveva deciso di cambiare sesso. Lo stesso, nel frattempo, era divenuto trentenne, acquisendo anche la capacità di rendersi indipendente in considerazione della distanza di tempo dal compimento del processo di mutamento sessuale.
Nel periodo antecedente alla pronuncia, il figlio aveva visto il proprio assegno incrementato rispetto all’originaria previsione, in quanto il Tribunale aveva riconosciuto che la sua situazione di dipendenza economica dai genitori era dovuta alle difficoltà psicologiche, esistenziali e sanitarie connesse al percorso intrapreso di adeguamento dei caratteri sessuali dal femminile al maschile.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".