Assegno via posta poi rubato. Concorso di colpa del danneggiato?

Pubblicato il 06 agosto 2019

Nel caso in cui un assegno spedito via posta venga poi rubato e incassato da terzi, si può riscontrare un concorso di colpa in capo al danneggiato rispetto al pregiudizio subito dal debitore che non è, in ogni caso, liberato dal pagamento?

E’ questa, in sintesi, la questione formulata dalla Prima sezione civile della Cassazione nell’ordinanza interlocutoria n. 35639 del 5 agosto 2019, per come rimessa al Primo Presidente, ai fini di una sua eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.

Nel dettaglio, la questione di massima rimessa alle SU è volta a chiarire “se possa ravvisarsi un concorso del danneggiato, ai sensi dell’art. 1227, comma 1, c.c., nella spedizione di un assegno a mezzo posta - sia essa ordinaria, raccomandata o assicurata - con riguardo al pregiudizio patito dal debitore che non sia liberato dal pagamento, in quanto il titolo venga trafugato e pagato a soggetto non legittimato in base alla legge cartolare di circolazione”.

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