Assenza querelante come remissione tacita

Pubblicato il 23 marzo 2016

La mancata comparizione del querelante, previamente ed espressamente avvisato del fatto che l’eventuale successiva sua assenza sarà interpretata come abbandono dell’istanza di punizione, integra gli estremi della remissione tacita extraprocessuale.

Si tratta, infatti, di condotta omissiva posta in essere da un soggetto che non riveste la qualità di parte in senso tecnico ed alla cui inerzia non può attribuirsi alcuna connotazione di natura “processuale”.

Detto contegno costituisce soltanto “il momento in cui il giudice, nel suo libero convincimento, ritiene integrata la prova di una decisione presa a monte”.

Spetta all’organo giudicante, in questo contesto, verificare, con estremo rigore, che la persona offesa – querelante abbia personalmente ricevuto l’invito sopra citato, che non sussistono manifestazioni di segno opposto e che nulla induca a dubitare che si tratti di perdurante assenza dovuta a libera e consapevole scelta.

E’ questo il principio di diritto espresso dalla Corte di cassazione, Quinta sezione penale, nel testo della sentenza n. 12186 del 22 marzo 2016.

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