L'INAIL, con la circolare del 30 gennaio 2025, n. 5, fornisce chiarimenti in merito alle novità del Collegato lavoro in materia di ricorsi contro i provvedimenti di definizione delle domande di prestazioni per gli infortuni in ambito domestico.
Ad introdurre tali novità è l’articolo 4 della legge 23 dicembre 2024, n. 203. L’intento del legislatore è quello di semplificare e armonizzare le procedure di impugnazione amministrativa, allineandole alla disciplina generale di cui agli articoli 104 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
La legge 23 dicembre 2024, n. 203 è entrata in vigore il 12 gennaio 2025.
L’articolo 4, comma 1, del Collegato lavoro stabilisce che i ricorsi in materia di infortuni domestici siano decisi dalla stessa Sede INAIL che ha emesso il provvedimento impugnato, in conformità con l’articolo 104 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Tuttavia, ai sensi del comma 5 dello stesso articolo, la competenza del Comitato di cui all’articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, resta invariata per i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della nuova normativa (12 gennaio 2025).
Il termine per la presentazione del ricorso è fissato in 60 giorni dalla ricezione del provvedimento. Tale termine è da considerarsi ordinatorio.
Il ricorso può essere presentato direttamente dall’interessato o da un suo delegato alla Sede Inail competente. Le modalità di trasmissione ammesse comprendono l’invio tramite posta elettronica ordinaria o certificata, fax o raccomandata postale.
Per la trattazione dei ricorsi si applicano le medesime disposizioni previste per le opposizioni ex articolo 104 del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Qualora i ricorsi riguardino aspetti medico-legali, si dovrà fare riferimento anche alle disposizioni e istruzioni già in vigore per le valutazioni delle collegiali mediche.
La Sede Inail competente deve pronunciarsi entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso.
Decorso inutilmente tale termine senza che sia intervenuta una decisione, l’articolo 4, comma 2, della legge 23 dicembre 2024, n. 203, prevede la possibilità per l’interessato di adire l’autorità giudiziaria.
L’interessato può proporre ricorso giurisdizionale nei seguenti casi:
Il ricorso giurisdizionale deve essere presentato entro tre anni dalla ricezione della decisione della Sede o, in caso di mancata decisione, una volta trascorsi 60 giorni dalla presentazione del ricorso amministrativo.
NOTA BENE: La proposizione del ricorso giurisdizionale non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
L’articolo 4, commi 3 e 4, della legge 23 dicembre 2024, n. 203, abroga le seguenti disposizioni:
Le norme abrogate rimangono applicabili ai ricorsi pendenti al 12 gennaio 2025.
Inoltre, il comma 3 dell’articolo 19 del decreto interministeriale 15 settembre 2000, che non è stato abrogato, viene modificato nella parte relativa al termine di sospensione della prescrizione. Tale termine è ora ridotto da 330 a 270 giorni, in considerazione della riduzione da 120 a 60 giorni del tempo previsto per la definizione del ricorso.
Tutte le istruzioni precedentemente emanate in contrasto con la legge 23 dicembre 2024, n. 203, sono da considerarsi superate.
I ricorsi ricevuti dalle Sedi Inail a partire dal 12 gennaio 2025 sono gestiti e definiti direttamente dalla Sede che ha emesso il provvedimento impugnato, secondo le modalità descritte con la circolare del 30 gennaio 2025, n. 5.
Qualora un ricorso sia erroneamente indirizzato al Comitato, la Sede competente informerà il ricorrente e l’eventuale Istituto di patronato che abbia assunto il patrocinio, provvedendo all’istruttoria e alla decisione del ricorso stesso.
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