Associazione mafiosa. La custodia in carcere non può essere l’unica misura adeguata

Pubblicato il 30 marzo 2013 La Corte costituzionale, con sentenza n. 57 depositata il 29 marzo 2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 275, comma 3, secondo periodo, del Codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis del Codice penale ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

La norma censurata è quella che prevede la carcerazione preventiva come unica misura cautelare idonea per chi è indagato di reati commessi con metodo mafioso o per agevolare la criminalità organizzata.

Secondo la Consulta, in particolare, il profilo di illegittimità della citata norma si profilerebbe con riferimento al carattere assoluto della presunzione della adeguatezza della misura della custodia carceraria alle fattispecie in esame. Per contro – si legge nel testo della decisione – la previsione di una presunzione solo relativa, atta a realizzare una semplificazione del procedimento probatorio, suggerita da aspetti ricorrenti del fenomeno criminoso considerato, ma comunque superabile da elementi di segno contrario, non eccederebbe i limiti di compatibilità costituzionale, “rimanendo per tale verso non censurabile l'apprezzamento legislativo circa la ordinaria configurabilità di esigenze cautelari nel grado più intenso”.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy