Associazione non riconosciuta, al Fisco la prova della responsabilità del rappresentante legale

Pubblicato il 22 settembre 2009
La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19486 del 10 settembre 2009, ha accolto il ricorso presentato dall'ex rappresentante legale di un'associazione non riconosciuta contro la decisione con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto lo aveva ritenuto solidalmente responsabile, insieme all'associazione, per la mancata presentazione di una dichiarazione Iva e per una fattura falsa. Il ricorrente aveva impugnato l'atto di accertamento notificatogli dicendosi estraneo alla vicenda e sostenendo che, poiché l'associazione non era riconosciuta, spettava all'amministrazione finanziaria provare il coinvolgimento diretto del contribuente nelle irregolarità fiscali. Posizione, questa, condivisa dai giudici di Cassazione, secondo cui la responsabilità personale e solidale di colui che agisce in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta “non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza dell'associazione, bensì all'attività negoziale concretamente svolta per conto di essa e risoltasi nella creazione di rapporti obbligatori fra questa e i terzi”. “Chi invoca in giudizio tale responsabilità – continua la Corte - ha l'onere di provare la concreta attività svolta in nome e nell'interesse dell'associazione, non essendo sufficiente la sola prova in ordine alla carica rivestita all'interno dell'ente”.
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