Associazioni e società tra avvocati alla luce della riforma

Pubblicato il 29 dicembre 2012 Gli articoli 4 e 5 del testo della Legge sulla riforma forense si occupano di associazioni tra professionisti e società tra avvocati; con riferimento alle prime l’articolo 4 prevede la possibilità che la professione venga esercitata, oltreché individualmente, anche con la partecipazione ad associazioni tra avvocati; l’incarico professionale è tuttavia sempre conferito all’avvocato in via personale. Inoltre, allo scopo di assicurare al cliente prestazioni anche a carattere multidisciplinare, potranno partecipare alle associazioni, oltre agli iscritti all’albo forense, anche altri liberi professionisti appartenenti alle categorie che saranno individuate con regolamento di attuazione del Ministro della giustizia in emanazione entro due anni dall’entrata in vigore della normativa.

Per quel che concerne, invece, le società tra avvocati, l’articolo 5 conferisce espressamente una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo contenente la relativa disciplina. Il decreto legislativo dovrà essere adottato su proposta del Ministro della giustizia, sentito il CNF, e successivamente trasmesso alle Camere perché sia espresso il parere da parte delle Commissioni competenti. Tra i criteri direttivi di tale delega si segnala la necessità di prevedere che l’esercizio della professione forense in forma societaria sia consentito esclusivamente a società di persone, società di capitali o società cooperative, i cui soci siano avvocati iscritti all’albo. Escluso, in ogni caso, il socio di puro capitale.

Dette previsioni sono state prese di mira da diversi studi legali e giovani avvocati secondo i quali costituirebbero il punto critico dell'intera riforma.
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