Assonime. Cumulabilità dei “certificati verdi” con altre agevolazioni fiscali

Pubblicato il 21 aprile 2011 L'articolo 26, comma 3 del Decreto legislativo n. 28 del 3 marzo 2011, sancendo che il divieto di cumulabilità dei certificati verdi con altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata, “...non si applica nel caso di fruizione della detassazione del reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature e di accesso a fondi di rotazione e fondi garanzia”, ha di fatto riaperto la possibilità alle imprese che non hanno usufruito della detassazione Tremonti-ter per l’anno 2009, di beneficiare retroattivamente del citato incentivo fiscale.

Ciò dal momento che l’incentivo noto come Tremonti-ter, altro non è che una detassazione relativa all’acquisto di macchinari e impianti per cui la stessa può considerarsi cumulabile con il regime di aiuto dei cosiddetti “certificati verdi”.

La specificazione è contenuta nella circolare n. 10/2011 di Assonime, che analizza il citato Dlgs n. 28/2011, con il quale il legislatore ha risolto positivamente il dubbio interpretativo relativo alla possibilità di cumulare il beneficio derivante dai certificati verdi con l’ulteriore agevolazione fiscale "Tremonti-ter".

Si ricorda che l’iter legislativo che ha portato a sancire la possibilità di cumulare i certificati verdi con la detassazione Tremonti-ter discende da un acceso dibattito, che ha visto coinvolti il ministero dello Sviluppo economico (pronuncia del 24 agosto 2010) e l’Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 132/E/2010). Già con questo documento di prassi, l’Amministrazione finanziaria aveva confermato la possibilità di cumulo dei certificati verdi con la detassazione Tremonti-ter, indicando anche le modalità operative con le quali poter richiedere di usufruire del beneficio fiscale anche per l'esercizio 2009, per il quale la dichiarazione dei redditi è già stata presentata.
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