Assonime. Le modifiche al diritto societario da parte del Dl 91/2014

Pubblicato il 03 giugno 2015

Il Dl 91/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 116/2014, ha introdotto alcune modifiche alle disposizioni societarie del Codice civile e del Testo Unico della Finanza.

In particolare, il provvedimento ha previsto la riduzione dell’ammontare del capitale minimo necessario per la costituzione e la vigenza di una società per azioni. È stato, infatti, riformulato l'articolo 2327 del Codice civile, per cui ora per costituire una Società per azioni occorre un capitale iniziale non inferiore a 50mila euro, in sostituzione del limite dei 120mila prima previsto.

Assonime, con la circolare n. 17 del 29 maggio 2015, si sofferma sul nuovo limite al capitale delle Spa ed analizza le altre misure introdotte nel diritto societario per favorire la quotazione delle piccole e medie imprese, oltre che per semplificare l’esercizio dell’attività e ridurre i costi di gestione che gravano sulle società di capitali.

Nuovo limite al capitale minimo delle Spa

La nuova norma introdotta dal Dl 91/2014 ha anche l'obiettivo di allineare il capitale minimo richiesto per la costituzione di una Spa a quello previsto negli altri principali Stati Ue, al fine di favorire l'attrazione di capitali stranieri anche in Italia per la costituzione di nuove imprese.

La disposizione incide, però, sulle diverse fasi della vita dell'impresa.

In sede di costituzione di una Spa, infatti, diminuisce l'ammontare di versamenti cui sono tenuti i soci al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo. Ora il 25% dei conferimenti in denaro, che deve essere depositato presso una banca, deve essere calcolato non più sul limite di 120mila euro, ma sul nuovo limite dei 50mila euro. Pertanto, il socio sarà tenuto a versare 12.500 euro al posto dei precedenti 30mila euro. Per le Spa unipersonali, il versamento integrale del conferimento sarà comunque ridotto da 120mila a 50mila euro.

Nel caso di Spa già costituite, la riduzione del capitale minimo produce effetti sulle regole poste a tutela del capitale sociale. La novità condiziona sia la disciplina della riduzione volontaria del capitale sociale sia le misure da adottare in caso di perdite rilevanti.

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