Assonime sulla cessione dei crediti Iva trimestrali

Pubblicato il 30 luglio 2019

Assonime, nella circolare n. 18 del 29 luglio 2019, analizza la disciplina della cessione dei crediti Iva trimestrali, alla luce delle novità introdotte dal Decreto crescita.

L’Associazione prende in rassegna l’articolo 12-sexies del Dl n. 34/2019, aggiunto dalla Legge di conversione n. 58/2019, che ha integrato l'articolo 5 del Decreto legge n. 70/1988.

Grazie a questa nuova norma, è stata espressamente riconosciuta la cedibilità a terzi dei crediti Iva chiesti a rimborso con istanza trimestrale (Modello Tr), equiparandone la relativa disciplina a quella già prevista per le cessioni dei crediti chiesti a rimborso in sede di presentazione della dichiarazione annuale.

Cessione crediti Iva, nuova disciplina

L'articolo 5, comma 4-ter del Dl 70/1988, come modificato dall'articolo 12-sexies del Decreto crescita, prevede espressamente dal 1° gennaio 2020 anche la cedibilità a terzi dei crediti Iva richiesti a rimborso in sede di liquidazione periodica, estendendo al cessionario l'obbligo della restituzione del credito riscosso salvo il rilascio di apposita fideiussione a garanzia fino a quando l'accertamento sia divenuto definitivo. Le eventuali sanzioni sono dovute dal cedente del credito.

Cessione crediti Iva trimestrali, efficacia temporale

L’Associazione, dopo aver espresso soddisfazione per la scelta effettuata dal legislatore circa l’equiparazione del rimborso Iva infrannuale a quello annuale, ha ricordato che sebbene la nuova norma, per espressa previsione di legge, si applichi ai crediti richiesti a rimborso dal 1° gennaio 2020, essa non ha natura interpretativa.

Pertanto, l’articolo inserito nel Decreto crescita fa decorrere la facoltà della cessione del credito trimestrale dal 2020, ossia entro il 30 aprile 2020 per il credito maturato nel primo trimestre e richiesto a rimborso in via telematica entro tale data.

Ciò in analogia a quanto previsto, a suo tempo, per la norma ora integrata, la quale aveva riconosciuto la cedibilità dei crediti Iva chiesti a rimborso in sede di dichiarazione annuale.

Secondo Assonime, inoltre, la possibilità di cedere i crediti Iva trimestrali prevista a partire dalle istanze di rimborso presentate dal 1° gennaio 2020, dovrebbe valere anche per il passato.

Infatti, si legge nella circolare n. 18/2019: “qualora i contribuenti interessati abbiano già in precedenza ottenuto dagli uffici il riconoscimento della validità delle cessioni dei propri crediti trimestrali effettuate nei confronti di terzi… la legittimità di tali operazioni rimanga comunque confermata”.

Cessione crediti Iva anche per il consolidato nazionale

Infine, Assonime cita i riflessi positivi che tale nuova disposizione potrebbe avere anche ai fini del trasferimento dei crediti nell'ambito del consolidato nazionale Ires.

Al riguardo, si ricordano le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate con riferimento alle società partecipanti, che prevedono la possibilità di cedere i soli crediti Iva emergenti dalle dichiarazioni annuali ai fini della compensazione con l'imposta sul reddito dovuta dalla consolidante.

In base alla nuova disposizione normativa, invece, potrebbero essere oggetto di compensazione anche i crediti derivanti dalle cessioni dei crediti Iva risultanti dalle istanze di rimborso trimestrale (Modello Tr).

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