Assonime sulla sterilizzazione delle perdite per COVID-19

Pubblicato il 29 luglio 2020

Le regole societarie per salvaguardare la continuità operativa delle imprese nei decreti Liquidità e Rilancio sono indagate da Assonime nella circolare 16 del 28 luglio 2020.

Il Governo ha temporaneamente sospeso gli obblighi previsti dal codice civile in tema di perdita del capitale sociale.

Le regole sono valide per le aziende in difficoltà nel 2020.

​Per preservare la continuità operativa delle imprese colpite dall'emergenza COVID-19, i decreti hanno operato:

  1. la sospensione fino al 31 dicembre 2020 della disciplina della riduzione del capitale per perdite e della causa di scioglimento della società per perdite rilevanti del capitale;
  2. la possibilità di operare la valutazione delle voci di bilancio secondo la prospettiva della continuità aziendale, quando tale situazione sussisteva prima del manifestarsi della crisi;
  3. la sospensione della regola della postergazione per i finanziamenti soci e i finanziamenti infragruppo effettuati tra il 9 aprile e il 31 dicembre 2020.

In merito all’obbligo di ricapitalizzazione, con lo scioglimento della società in caso di mancato ripianamento, l’interpretazione di Assonime è che debba essere sospeso relativamente a tutte le perdite, comprese quelle prima dell'epidemia, rilevate in assemblee che si svolgano tra il 9 aprile 2020 e l’assemblea che approverà il bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020.

Sul punto Assonime ritiene che:

Dunque, sul nodo dell’interpretazione della regola che vuole applicata la sterilizzazione alle "fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro" la data del 31 dicembre 2020, Assonime replica la posizione del Consiglio notarile di Milano, nella Massima n. 191: la locuzione “fattispecie” usata nel decreto ha natura ambivalente, dovrà interessare sia il momento di approvazione del bilancio che la rilevazione delle perdite.

In conclusione, l’articolo 6 del Dl 23/2020 (Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale), circa la sospensione dell’obbligo, è da riferire alle perdite:

  1. relative agli esercizi chiusi in data anteriore al 9 aprile 2020, purché approvati entro il 31 dicembre 2020;
  2. rilevate in esercizi che si chiudono successivamente al 9 aprile 2020 entro il 31 dicembre 2020 e che saranno approvati all’inizio del 2021.
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