Assosoftware. Faq su fatture differite

Pubblicato il 02 luglio 2019

Altre Faq da Assosoftware in merito alla fatturazione elettronica. Stavolta fornisce indicazioni, previa interlocuzione con l’Agenzia delle Entrate, anche sulla “data documento” da indicare nella fattura differita, con una semplificazione per i contribuenti.

Con una delle Faq del 28 giugno 2019 (assosoftware > monitor fatturazione elettronica), l’Associazione chiarisce che la “data documento” deve corrispondere a quella di effettuazione dell’operazione, che può coincidere o meno con quella di emissione.

In caso di più operazioni, fermo restando che dal documento devono risultare le date di effettuazione delle stesse (ricavabili dal DDT), nel campo “data documento” - spiega Assosoftware - può essere indicata, alternativamente:

a) la data di predisposizione e contestuale invio allo SdI (“data emissione”);

b) la data di almeno una delle operazioni e, come chiarito nella circolare n. 14/E del 17 giugno 2019, preferibilmente “la data dell’ultima operazione”.

Ciò, tenendo conto che la circolare 14/E/2019 afferma che la fattura differita “… si potrà generare ed inviare la stessa allo SdI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data” della sezione “Dati Generali” del file) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019)”.

Tollerata anche la differenza di qualche giorno tra data predisposizione o emissione e quella certificata SdI

Assosoftware, poi, considerate le problematiche tecniche di trasmissione, ritiene che, nel caso a), possa essere tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura e quella certificata dal SdI nella ricevuta di esito della trasmissione.

Fatture differite, gli esempi facilitano la lettura

Per facilitare la comprensione dell’apertura da parte dell’Agenzia delle entrate, nella Faq del 28 giugno 2019, Assosoftware dà alcuni esempi:

Ipotesi a.1)

Ipotesi a.2)

Ipotesi b)

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