E’ stato pubblicato nella G.U. n. 269 del 17 novembre 2022 il Decreto del 21 settembre 2022 con cui il Ministero del lavoro fissa i criteri di assegnazione dello sgravio contributivo previsto per le cooperative sociali che assumano lavoratori aventi lo status di protezione internazionale.
Lo sgravio si applica ai contributi previdenziali (non pensionistici) dovuti dalle cooperative sociali per le assunzioni di lavoratori aventi lo status di protezione internazionale, ad esclusione di quanto dovuto all’Inail, entro il limite massimo 350 euro mensili.
L'agevolazione è applicata per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 con riferimento alle nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute nel 2018 di personale avente lo status di protezione internazionale dal 1° gennaio 2016.
Per l'ammissione al beneficio, i lavoratori interessati devono produrre alle cooperative sociali copia del certificato attestante lo status di rifugiato o di protezione sussidiaria ovvero, qualora già in possesso, copia del permesso di soggiorno attestante il possesso di una delle due forme di protezione internazionale di cui sopra.
L'agevolazione è riconosciuta in base all'ordine cronologico di invio all'Inps, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
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